Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Sull’appello proposto da S.R. avverso la sentenza del Tribunale di Massa in data 10-02-2006 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di calunnia per avere, con denuncia-querela al FM di Massa, accusato tal C.P. di averlo aggredito in occasione di un incidente stradale, pur sapendolo innocente e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, la Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 13-4-2010, in parziale riforma della decisione di 1^ grado, concesse all’imputato le attenuanti generiche, riduceva la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione, condizionalmente sospesa.
Avverso detta sentenza la difesa del S. ha proposto ricorso, per cassazione, deducendo a motivi del gravame.
1) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione di legge penale e processuale penale in ordine all’acquisizione di documentazione difensiva (sentenza 24-5-1989 Trib. Massa) circa una precedente aggressione subita dal ricorrente da parte di terzi, erroneamente attribuita in sentenza al C., con trascurata valutazione dello stato di ansia del ricorrente incidente sul dolo del reato contestato;
2) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione di legge penale e processuale penale nella tralasciata deposizione della p.o. C. con riferimento al solo teste M. nella ricostruzione dei fatti e nella condotta dell’imputato ai fini della sua responsabilità in ordine al delitto contestato;
3) Analoghi vizi di legittimità quanto alla deposizione del teste della difesa dr. B.A. circa le lesioni patite dall’imputato ed il suo stato di agitazione in occasione dell’incidente stradale di cui alla contestazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo sub 1), per improponibili questioni in punto di mero fatto per il motivo sub 2) e per non essere stato dedotto con i motivi di appello quello sub 3), in ogni caso manifestamente infondato ed in punto di fatto.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 alla cassa delle ammende.
Ed invero, contrariamente alla doglianza sub 1), risulta in sentenza che, in ogni caso, a prescindere dalla valutazione della documentazione di cui la difesa insiste per l’acquisizione, le modalità dei fatti, compiutamente rappresentate nel giudizio di 1^ grado, cui si richiama motivatamente la impugnata sentenza, escludono che la condotta del ricorrente possa essere stata, in termini giuridicamente determinanti, condizionata da una non felice similare esperienza, ancorchè erroneamente attribuita all’attuale p.o. (cfr. fol. 2 sentenza impugnata), essendosi correttamente e motivatamente ribadita la sussistenza del dolo nel contestato delitto di calunnia e la comprovata gratuità dell’accusa rivolta al C. nell’incriminata denuncia-querela.
Del resto i fatti sono stati comprovatamente supportati dai filmati a suo tempo acquisiti in atti e valutati dal giudice di 1^ grado, in uno con la prova specifica (teste M.), a smentita della diversa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente.
Il motivo sub 2) rappresenta un tentativo di esclusiva portata in punto di fatto di ricostruzione della vicenda, come tale del tutto inammissibile in questa sede, in uno alle stesse invocate rivalutazioni dei termini offerti dalla prova specifica, in essa compresa quella del teste M..
Il motivo sub 3), oltre che non risultare dedotto con i motivi di appello, è, in ogni caso, manifestamente infondato e sopratutto invadente sfera di fatto non proponibile in questa sede di legittimità, a fronte di una sostanzialmente corretta e motivata risposta dei giudici della Corte territoriale genovese a conferma di altrettanto puntuale, logica e corretta valutazione dei fatti operata in sentenza di 1^ grado, e sussunta nell’impugnata sentenza.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende.
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