Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 01-02-2011, n. 3604 Persona offesa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27/4/2010, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Catanzaro, in data 5/10/2009, concedeva a Z.S.T., condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa per i reati di rapina aggravata e tentata estorsione, la sospensione condizionale della pena inflitta, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di attendibilità della deposizione della persona offesa, C.C., e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta, di cui disponeva la sospensione condizionale. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente sollevando tre motivi di gravame con il quali deduce:

1) Vizio della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. e art. 629 c.p.. Al riguardo si duole che la Corte abbia ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa con una motivazione apodittica, senza sottoporre tali dichiarazioni ad un più penetrante giudizio critico. Inoltre, per quanto riguarda l’estorsione contesta la sussistenza del requisito della minaccia, dolendosi che l’allusione alle minacce implicite non appariva risolutiva;

2) Vizio della motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 69 c.p., dolendosi del giudizio di equivalenza confermato dalla Corte d’appello;

3) Vizio della motivazione in relazione all’art. 62 c.p., n. 4.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo, occorre considerare che secondo l’insegnamento di questa Corte: "in tema di valutazione della prova, qualora si tratti della testimonianza della persona offesa dal reato, che ha sicuramente interesse verso l’esito del giudizio, è necessario vagliare le sue dichiarazioni con ogni opportuna cautela, cioè compiere un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori, talchè essa può essere assunta, da sola, come fonte di prova, unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7241 del 26/04/1994 Ud. (dep. 23/06/1994) Rv. 198323).

Occorre considerare, inoltre, che trattandosi di una doppia conforme, la sentenza appellata e quella di appello, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico – giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco; Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 (ud.

29/9/1995), Rv. 203073, Baldini).

Nel caso di specie la valutazione dell’attendibilità del narrato della persona offesa è stata effettuata compiutamente dal giudice di prime cure che ha riscontrato sia la credibilità soggettiva della denunziante, sia la coerenza logica della narrazione, sia la sussistenza di un riscontro esterno (fol. 4 e 5). Le valutazioni sul punto del giudice del merito, essendo fondate su una motivazione congrua e priva di vizi logici, non sono censurabili in questa sede.

Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti. La Corte territoriale ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa nei motivi d’appello con motivazione congrua, argomentando specificamente sulla gravità del fatto caratterizzato dall’uso di una pistola a tamburo.

Ad identica conclusione deve pervenirsi per le censure sollevate con il terzo motivo, in quanto la Corte territoriale ha congruamente argomentato circa le ragioni che escludono l’applicazione dell’attenuante del minimo pregiudizio patrimoniale, con motivazione congrua, insuscettibile di censura in questa sede.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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