Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-01-2011) 02-02-2011, n. 3865 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 24.9.2009 la Corte di Appello di Bari rigettava la richiesta di annullamento dell’ordine di demolizione e conseguentemente di revoca dell’ingiunzione di demolizione emessa in data 2.4.2002 dal P.G. relativamente al manufatto edilizio abusivo sito in (OMISSIS), in esecuzione della sentenza 1.2.1991, irrevocabile il 17.2.1991, nei confronti di S.G..

Rilevava la Corte territoriale che l’istanza proposta dagli eredi del S.G. non potesse essere accolta, non ricorrendo i presupposti per il rilascio della concessione in sanatoria.

2) Ricorrono per cassazione L.N. e P. A., a mezzo del difensore, denunciando la violazione ed erronea applicazione della normativa vigente in tema di esercizio di poteri spettanti all’Autorità amministrativa.

L’atto di concessione in sanatoria rientra nei poteri della P.A. e non può essere sindacato o disapplicato dal giudice ordinario;

in ogni caso erroneamente la Corte di Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ritenuto che la concessione in sanatoria, rilasciata ricorrendo i presupposti di cui alla L. n. 326 del 2003, fosse illegittima.

Con il secondo motivo denunciano la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla L. n. 724 del 1994, art. 39.

Il manufatto condonato consta di due unità immobiliari distinte ed autonome, per cui correttamente sono state presentate due separate istanze di condono.

Non risulta, quindi, superato il limite massimo di volumetria di metri cubi 750; in ogni caso tale limite non riguarda il piano seminterrato che è destinato ad uso non residenziale.

3) Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1) E’ pacifico che l’ordine di demolizione debba intendersi emesso allo stato degli atti, sicchè anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità dell’ordine in questione con atti amministrativi.

E’, però, altrettanto indubitabile che il rilascio di permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3^, n. 144 del 30.1.2003 -P-M-c/o Ciavarella).

3.1.1) La Corte territoriale, con argomentazioni, ampie ed articolate in fatto ed in diritto, ha ritenuto che la concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Andria fosse illegittima.

Dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 302 del 23 luglio 1996 ed evidenziato che uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dalla L. n. 724 del 1994, art. 39 hanno rilevato i giudici di merito che l’immobile oggetto della richiesta di condono era "unico".

Anche sulla base della disposta perizia hanno accertato che i due diversi piani in cui si articolava l’edificio non integravano due distinte unità immobiliari.

L’unicità della costruzione emergeva, infatti, in modo inequivocabile dal fatto che i due piani erano fra loro intercomunicanti per mezzo di una scala interna in muratura e dalla circostanza che unica era l’impiantistica per l’intera costruzione.

Si trattava quindi di un "unicum costruttivo e funzionale".

Non era consentita, conseguentemente, alcuna deroga al limite massimo di cubatura di 750 metri cubi.

Come ribadito costantemente da questa Corte, infatti, in materia di condono edilizio ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità immobiliari che compongono tale edificio devono essere riferite ad un’unica concessione in sanatoria che riguarda l’edificio nella sua totalità.

Ciò in quanto la ratio della norma è di non consentire l’elusione del limite legale di consistenza dell’opera per la concedibilità della sanatoria attraverso la considerazione delle singole parti in luogo all’intero complesso edificatorio (Cass. pen. Sez. 3^, 26.4.1999 n. 8584; Cass. pen. Sez. 3^, n. 20161 del 19.4.2005).

Non è ammissibile pertanto il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi (Cass. pen. sez. 3^ 23.6.2005 n. 33796 – Brigante).

La Corte territoriale ha, inoltre, accertato la destinazione ad uso residenziale del piano seminterrato, in considerazione della tipologia strutturale dell’immobile.

Ed ha evidenziato in proposito che non è sufficiente che uno dei comproprietari ( S.R.) abbia dichiarato una destinazione perchè essa sia effettivamente propria dell’immobile; nè è sufficiente che il proprietario destini l’immobile a supporto della sua attività agricola.

E’ necessario, invece, il ricorso del duplice presupposto che l’immobile ricada in zona prevista dal piano regolatore come agricola e che esso abbia un diretto collegamento con la conduzione del fondo su cui insiste.

Tali presupposti non ricorrono palesemente, dal momento che la zona non è agricola e che la particella catastale su cui sorge l’immobile è interamente occupata dal fabbricato e non vi è alcun fondo.

Con motivazione ineccepibile, adeguata ed immune da vizi logici, la Corte di merito ha quindi ritenuto l’unitarietà dell’immobile e la destinazione del pieno seminterrato ad uso residenziale.

Tale motivazione non è, conseguentemente, sindacabile in questa sede di legittimità.

I ricorrenti, peraltro, in modo meramente assertivo, si limitano a dedurre una situazione di fatto diversa da quella accertata dal G.E..

3.2) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle Ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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