Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
B.K.B.M. veniva condannato dal GIP del Tribunale di Firenze, all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia per violazione della legge sugli stupefacenti, con la concessione delle attenuanti generiche, con espulsione dal territorio nazionale a pena espiata.
A seguito di gravame ritualmente proposto nell’interesse dell’imputato, la Corte d’Appello di Firenze confermava dette statuizioni, e, in risposta alle deduzioni dell’appellante, motivava il suo convincimento con argomentazioni che possono sintetizzarsi come segue: A) infondate apparivano le eccezioni relative alle intercettazioni telefoniche, posto che il giudice di prime cure aveva condivisibilmente evidenziato gli elementi, diversi da mere indicazioni di confidenti, in base ai quali le operazioni di intercettazione erano state autorizzate; B) le doglianze nel merito, concernenti l’affermazione di colpevolezza, non potevano trovare accoglimento tenuto conto del materiale probatorio acquisito, con particolare riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate ed al linguaggio chiaramente ermetico adoperato, del tutto inspiegabile ove non riferito al traffico di stupefacenti, in ordine al quale era anche risultato il ruolo di intermediario dell’imputato in relazione ad un episodio concernente l’acquisto di almeno 250 grammi di sostanza; C) non sussistevano i presupposti per la configurabilità dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, tenuto conto dei quantitativi di droga trattati, del fine di lucro perseguito e del carattere apparentemente abituale della condotta: tutte circostanze rivelatrici di pericolosità sociale in grado non modesto dell’imputato; D) la prognosi della pericolosità sociale dell’imputato, in concreto così formulata in base all’entità del fatto ed alle modalità della condotta, legittimavano l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale dell’imputato a pena espiata, a nulla rilevando il dedotto reinserimento lavorativo.
Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione, tramite il difensore, l’imputato deducendo motivi che possono così sintetizzarsi: a) nullità della sentenza impugnata per la mancata citazione dell’imputato per il giudizio di appello, posto che la notifica dell’atto, ove fosse risultata impossibile nella sistemazione abitativa in via (OMISSIS), luogo della detenzione domiciliare, avrebbe dovuto essere effettuata mediante comunicazione dell’udienza camerale al difensore fiduciario; b) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche perchè asseritamente disposte sulla base di indicazioni provenienti da confidenti della Polizia Giudiziaria; c) vizio motivazionale in ordine alle valutazioni probatorie relativamente alla ritenuta colpevolezza, sull’asserito rilievo che la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato il contenuto delle conversazioni intercettate; d) vizio di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui al D.P.R n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; e) illegittimità dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione a pena espiata, dovendo escludersi la pericolosità dell’imputato tenuto conto dell’inserimento lavorativo di costui nella società civile.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
La doglianza di cui al primo motivo di ricorso è priva di fondamento. Invero, sostiene il ricorrente che sarebbe stata erroneamente disposta la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello celebrato il 5 maggio 2009 presso il domicilio dichiarato all’atto dell’interrogatorio di garanzia, ed afferma che, stante "l’impossibilità della notifica nella via (OMISSIS), se davvero esistente e conclamata" (per come si legge testualmente nel ricorso) – ed essendo stati notificati altri atti, sempre per come asserito dal ricorrente (senza alcuna allegazione documentale), in via (OMISSIS) quale luogo degli arresti domiciliari dopo la sostituzione della custodia in carcere con la detenzione domiciliare – il decreto di citazione per il giudizio di appello avrebbe dovuto essere notificato all’imputato presso il difensore fiduciario. Orbene, per come si rileva dagli atti trasmessi a questo Ufficio, sul decreto di citazione in argomento, per il giudizio di appello del 5 maggio 2009 all’esito del quale fu pronunciata la sentenza oggetto del ricorso, vi è l’annotazione di notificare l’atto stesso al "dom. dich. presso l’avv. Passione di Firenze (come da verbale di interrogatorio del 23/10/2003) via (OMISSIS) di fatto reperibile in (OMISSIS) presso N.P.": la notifica, effettuata in data 19 marzo 2009, andò a buon fine mediante consegna di copia del decreto all’addetto alla ricezione dello studio. Nel decreto di citazione per il giudizio di appello, come appena detto, risulta annotato che l’imputato (odierno ricorrente) era anche reperibile in via (OMISSIS), presso tale N.P., dove venne operata un’ulteriore notifica del decreto di citazione in argomento:
risultato assente l’imputato in via (OMISSIS), fu effettuata la notifica nelle forme dell’art. 158 c.p.p., comma 8, e dell’avvenuto deposito del plico (nella casa comunale) fu data notizia con avviso immesso nella corrispondente cassetta dello stabile. Ciò premesso sulla base di quanto si rileva dagli atti, va innanzi tutto sottolineata la genericità della censura in esame, posto che il ricorrente, come prima già ricordato, si è limitato a prospettare una mera ipotesi ed eventualità di impossibilità della notifica stessa, laddove ha parlato di impossibilità "se davvero esistente e conclamata".
Ma, a parte tali connotazioni di genericità e la infondatezza della censura come appena precisato, appare opportuno, per completezza argomentativa, ricordare i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di notifiche dell’atto di citazione all’imputato, con particolare riferimento al rapporto (fiduciario) tra l’imputato stesso ed il difensore di fiducia ai fini dell’effettiva conoscenza da parte dell’imputato dell’atto oggetto della notifica: nella concreta fattispecie, nel decreto di citazione per il giudizio di appello risulta indicato l’avv. Rocchi come difensore del B..
Mette conto sottolineare che la giurisprudenza di questa Corte (anche a Sezioni Unite) è nel senso che, in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p., ricorre solo nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o, quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p., (così, Sez. Un. 7.1.2005 n. 119). La notificazione della citazione all’imputato con forme diverse da quelle previste, non integra, infatti, necessariamente, un’ipotesi di omissione della notificazione, ma da luogo ad una nullità di ordine generale, soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 c.p.p., ed alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p., semprechè non appaia in astratto o non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario. Inoltre, la parte nel cui interesse viene dedotta la nullità assoluta della notificazione non può limitarsi a denunciare l’inosservanza della norma processuale, ma deve rappresentare di non avere avuto conoscenza dell’atto ed indicare gli elementi che consentano la verifica di quanto affermato. Ciò posto, nel caso in esame non è stato dedotto, e neppure è dato presumere, che il ricorrente non ebbe effettiva conoscenza del decreto di citazione per il giudizio di appello. Con il ricorso è stata prospettata solo una mera eventualità della impossibilità della notifica dell’atto ("…l’impossibilità della notifica nella via (OMISSIS), se davvero esistente e conclamata, obbligava la comunicazione dell’udienza camerale al difensore fiduciario": cosi si legge testualmente a pag.
3 del ricorso, pur non numerata); ma – ferma restando peraltro la ritualità della notifica eseguita presso lo studio dell’avv. Passione, non avendo il ricorrente allegato alcun concreto elemento documentale da cui dedurre l’avvenuta (eventuale) revoca di detta dichiarazione di domicilio – non sono stati addotti elementi da cui poter desumere che l’imputato non sia stato posto in grado di venire effettivamente a conoscenza della fissazione dell’udienza per il giudizio di appello. Lo stesso ricorrente non adduce dunque alcun argomento a sostegno di una prospettazione di notifica "omessa" del decreto di citazione per il giudizio di appello. Orbene, osserva il Collegio che – pur a voler ipotizzare una irritualità della notifica della citazione (e non dunque l’omessa notifica) – essendo stato peraltro certamente notificato al difensore di fiducia avv. Rocchi l’avviso per il giudizio di appello, non vi sono elementi per ritenere che l’imputato non abbia avuto conoscenza della fissazione del giudizio di appello, considerato il rapporto fiduciario che legava l’imputato stesso al difensore avv. Rocchi. Da ciò consegue che la (eventuale) adozione di un modello di notificazione diverso da quello prescritto ha determinato al più una nullità a regime intermedio, non assoluta, della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado. Ma siffatta nullità non può essere più rilevata dal momento che nel giudizio di appello si presentò, in sostituzione del difensore di fiducia avvocato Rocchi, l’avvocato Stefani il quale (come si rileva dal verbale della relativa udienza) nulla eccepì circa la ritualità della citazione dell’imputato. Va invero affermata l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p., e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall’art. 180 c.p.p., (in termini, Sez. 5^, n. 8826/05, imp. Bozzetti ed altro, RV. 231588). Secondo quanto prevede l’art. 182 c.p.p., comma 2, infatti, "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo": sicchè, essendo stato presente nel giudizio d’appello, come detto, il sostituto processuale del difensore (di fiducia) del B., la (asserita) nullità doveva essere eccepita appunto dal difensore medesimo e non poteva dunque essere più dedotta in questa fase del giudizio (cfr. in termini:
Sez. 5^, n. 8826/05, imp. Bozzetti, prima già citata).
Quanto al secondo motivo di ricorso, in punto di decreti di intercettazione, va innanzi tutto evidenziato che – a fronte della motivazione addotta dai giudici di seconda istanza, e cioè che le intercettazioni erano state disposte in base ad elementi ben diversi da mere indicazioni di confidenti – il ricorrente nulla di specifico ha dedotto, limitandosi a reiterare, con generiche ed assertive formulazioni, l’eccezione già sottoposta alla Corte territoriale (e peraltro motivatamente respinta anche dal primo giudice).
Va inoltre osservato che nessuno dei decreti autorizzativi evocati dal ricorrente risulta inserito nel fascicolo trasmesso in Cassazione, ovvero prodotto in copia nel giudizio dinanzi a questa Corte.
Dunque, detta doglianza risulta infondata alla luce del consolidato, e condivisibile, orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "qualora venga eccepita in sede di legittimità l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall’art. 267 c.p.p., e art. 268, commi 1 e 3, ( art. 271 c.p.p., comma 1), è onere della parte indicare specificamente l’atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo è inammissibile per genericità, non essendo consentito alla Corte di Cassazione di individuare l’atto affetto dal vizio denunciato" (Sez. 4^, n. 33700 del 09/06/2004 Cc. – dep. 05/08/2004 – Rv. 229098, imp Campisi; conf.
Sez. 4^, n. 2375 del 03/11/2005 Ud. – dep. 20/01/2006 – Rv. 232972 imp. Tamarisco e altri).
Quanto alle doglianze oggetto del terzo motivo di ricorso, in punto motivazione della responsabilità, il complesso motivazionale di merito può senza dubbio complessivamente considerarsi coerente ad essenziali profili di logicità e congruità. Al riguardo il ricorso svolge una digressione illegittima in valutazioni di puro merito, richiedendo a questa Corte una rilettura alternativa delle fonti di prova suggerita dal medesimo ricorrente. Orbene: di fronte a simili motivi di ricorso, occorre ribadire la necessità di restare nell’alveo dei giudizio di legittimità ed osservare che il Giudice a quo ha invece correttamente inteso centrare la valutazione globale di deduzioni e risultanze ed ha spiegato le ragioni – sopra sinteticamente ricordate nella parte narrativa, e da intendersi qui richiamate onde evitare superflue ripetizioni – che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Il motivo di ricorso in punto di del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, è parimenti infondato. Il complesso motivazionale di merito non è censurabile: è del tutto priva di senso logico la pretesa del ricorrente, già correttamente negata dal Giudice a quo, di assumere l’applicabilità al caso di specie dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5, in ragione di una nuova interpretazione del fatto proposta dal medesimo ricorrente, ed attesa l’evidente destinazione alla vendita delle cospicue quantità detenute e trattate. La motivazione dei Giudici di merito risulta del tutto conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il dato ponderale della sostanza detenuta assume valore preclusivo quando esso è preponderante, mentre, solo qualora tale dato non sia rilevante, vengono in rilievo i parametri sussidiari previsti dalla norma e relativi ai mezzi, alle modalità e dalle circostanze dell’azione (cfr. "ex plurimis": Sez. Un., n 17 del 21/9/2000, RV. 216667, Primavera e altri; Sez. Un., n. 35737 del 24/06/2010 Ud. – dep. 05/10/2010 – Rv. 247911, P.G. in proc. Ricco).
Priva di fondamento è, infine, anche la censura in punto di misura di sicurezza dell’espulsione del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 86.
Basta invero evidenziare il carattere del tutto apodittico della doglianza in esame, a fronte di una motivazione assolutamente in sintonia con l’indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui in tema di misure di sicurezza, il giudice nell’emettere una sentenza di condanna a carico dello straniero per uno dei reati indicati nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, deve, prima di applicare la misura dell’espulsione dal territorio dello Stato, accertare la sussistenza in concreto della pericolosità del condannato e darne adeguata motivazione ("ex plurimis", Sez. 4^, n. 46759 del 25/10/2007 Cc. – dep. 17/12/2007 – Rv. 238359, P.G. in proc. Cekodhima): e non può certo dirsi che, nella concerta fattispecie, il giudice "a quo" non abbia dato conto della ritenuta sussistenza in concreto della pericolosità del condannato, avuto riguardo alle argomentazioni al riguardo svolte nell’impugnata sentenza, quali sopra sinteticamente ricordate nella parte narrativa.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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