Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 27-11-2009 la Corte di Appello di Palermo pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 17-3-2008 nei confronti di P.F., condannato alla pena di anni venti di reclusione, ed Euro 3.900,00 di multa, con misura di sicurezza, della libertà vigilata e pene accessorie di legge, quale responsabile del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 4 e 6 contestato per avere svolto il ruolo di "reggente" del mandamento mafioso di Trapani, in Trapani e provincia in epoca prossima e fino al (OMISSIS), al fine di agevolare l’associazione denominata "Cosa Nostra", nonchè del delitto di estorsione aggravata ai danni di imprenditori edili ( B.M. e G.G.), che erano incaricati di realizzare lavori pubblici.
La Corte territoriale con tale sentenza rideterminava la pena in anni sedici e mesi sei di reclusione, Euro 3.500,00 di multa, confermando le ulteriori disposizioni. La riforma della entità della pena era stata stabilita avendo la Corte rilevato, in parziale accoglimento dei motivi di appello, che il primo Giudice aveva calcolato la pena complessiva, operando un doppio aumento della pena base per l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, contestata per le due fattispecie di estorsione, in tal senso ritenendo che risultasse violata la disposizione di cui all’art. 63 c.p., comma 4 per il concorso di più circostanze aggravanti.
(Dunque si era eseguito il nuovo computo partendo dalla pena base di anni dieci di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, relativamente al reato di cui al capo E), aumentata ai sensi dell’art. 63 c.p., comma 4 ad anni dodici di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa. Tale pena era stata poi aumentata ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p. ad anni quindici di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis c.p., comma 2 contestato al capo A), ulteriormente aumentata per continuazione con il delitto di cui al capo B) ad anni sedici mesi sei di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa).
I fatti addebitati al P. erano stati accertati attraverso deposizioni di testi pubblici ufficiali (come il dirigente della Squadra mobile di Trapani, e il Vice-questore di Trapani) menzionati dal Tribunale, nonchè altre dichiarazioni rese da collaboratori di giustiziacene in posizione di coimputati di reato connesso, e riscontri forniti da intercettazioni di colloqui telefonici tenuti dal P. con i soggetti che erano partecipi alle vicende estorsive, secondo quanto si desume dalla parte narrativa della sentenza. In sentenza la Corte territoriale rilevava l’infondatezza delle argomentazioni dell’appellante essendo state valutate plurime risultanze probatorie ritenute convergenti nel rivelare il ruolo di dirigente del gruppo mafioso attribuito al P.. (v. fl. 31 della motivazione).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione dell’art. 190 c.p.p. in riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 417 – 419 – 468 – 495 c.p.p., e art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) ritenendo sussistente la carenza ed illogicità della motivazione, e mancata assunzione di una prova decisiva, richiesta dalla parte in tutto il corso del procedimento.
Tali censure venivano articolate con riferimento alla fattispecie di estorsione aggravata ai danni dell’imprenditore G.G., che era stato costretto, secondo l’accusa, a consegnare la somma di cinque milioni al gruppo mafioso, essendo titolare dell’appalto per i lavori di realizzazione di un bocciodromo in località (OMISSIS) (reato di cui all’art. 629 c.p., commi 1 e 2 enunciato al capo E) della rubrica, con l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e L. n. 575 del 1965, art. 7, ritenuto dalla Corte territoriale quale fatto più grave ai fini della determinazione della pena per i reati unificati in continuazione.
La Difesa censurava a riguardo la valutazione resa dalla Corte che non aveva accolto le richieste reiterate dall’appellante al fine di procedere a rinnovazione del dibattimento per escutere la persona offesa.
Riteneva sul punto non condivisibile la motivazione della sentenza a fl. 23, ove si rilevava che alla stregua del compendio probatorio descritto era da considerare superflua l’audizione dell’imprenditore parte lesa, segnalata ripetutamente dalla difesa dell’appellante al fine di ottenere elemento negativo di riscontro, e si evidenziava la non decisività del predetto atto istruttorio, la cui assenza avrebbe potuto essere considerata al più come una carenza delle investigazioni, non idonea tuttavia ad inficiare gli elementi di prova di per sè sufficienti a dimostrare la consumazione dei fatti contestati ad opera dell’imputato.
In senso contrario il difensore rilevava che l’assunzione del mezzo di prova era stata chiesta per accertare l’inesistenza degli elementi costitutivi della condotta illecita, quali le minacce ed altresì il verificarsi dell’evento, ritenendo che la Corte avesse deliberato al riguardo violando il diritto della difesa a sentire la persona offesa in contraddittorio, ed al fine di ottenere riscontro negativo alle dichiarazioni accusatorie.
Evidenziava altresì, in generale, che nei reati di estorsione l’esame della persona offesa assume valore di elemento imprescindibile per una valutazione dei fatti (v. fl. 3 dei motivi di ricorso).
Esame, nel caso concreto, tanto più necessario, dal momento che l’asserita prova positiva della responsabilità è unicamente basata su una intercettazione telefonica (quella del 10.12.2001) dal contenuto sicuramente non chiaro e sulle affermazioni di un imputato connesso, S.A., che avrebbe appreso da un’altra persona e cioè dal C., la circostanza relativa al versamento da parte di G.G. di un importo pari a L. cinque milioni: e dunque l’offerto riscontro negativo del fatto di reato non poteva essere disatteso.
2- Con ulteriore motivo deduceva la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per omesso esame di censure difensive contenute oltre che nei motivi di appello, nella memoria che la difesa aveva prodotto negli atti preliminari al dibattimento di appello. Con tale memoria, che era stata depositata nella fase delle formalità di apertura del dibattimento, prima dello svolgimento della relazione, a scioglimento della riserva formulata nell’atto di appello, la difesa rilevava di aver contrastato la interpretazione che il Tribunale aveva effettuato in ordine alle intercettazioni telefoniche ed ambientali che riguardavano il P., ai fini della contestazione delle estorsioni con aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.
Il ricorrente deduceva che la sentenza di appello non aveva fornito alcuna motivazione a riguardo delle deduzioni contenute nella memoria in atti allegata. Pertanto richiamava l’esistenza della violazione contemplata dall’art. 606 c.p.p., lett. e).
3- Con il terzo motivo il ricorrente deduceva la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b), c), ed e), in relazione all’art. 629 c.p., commi 1 e 2, oltre la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per violazione dell’art. 192 c.p.p., n. 3.
Con l’appello si era sostenuto che non era stato esattamente affrontato e risolto il problema della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione e segnatamente della condotta richiesta dalla norma incriminatrice (violenze e minacce).
La sentenza impugnata contiene sul punto due riferimenti.
Il primo è sicuramente errato nella ricostruzione storica della vicenda: nell’estorsione ai danni di B. la minaccia si dice provata dal fatto che il B. avrebbe riferito di atti di intimidazione violenti; senonchè tali atti erano avvenuti tra il (OMISSIS), mentre l’estorsione "de qua" è contestata come avvenuta "in epoca prossima e fino al (OMISSIS).
Il secondo riferimento è erroneo sotto il profilo giuridico: si afferma (in relazione ad entrambe le estorsioni) che era sufficiente la circostanza che le persone offese conoscessero la qualità di associati dei soggetti che avrebbero posto in essere le richieste illecite nei loro confronti; ma non si considera che una stessa circostanza (apparteneva ad un’associazione mafiosa) non può costituire insieme prova dell’aggravante dell’art. 629 c.p., n. 2 e prova della condotta costitutiva del reato.
Infine, le circostanze relative alla affermazione del Bi. e dello S. (quest’ultima, fra l’altro, indiretta in quanto lo S. riferisce ciò che avrebbe saputo dal C.) imponevano la ricerca di quei riscontri oggettivi di attendibilità che erano espressamente richiesti dall’art. 192 c.p.p., n. 3 e che nella specie mancavano del tutto.
4- Con il quarto motivo la difesa deduce violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all’art. 416 bis e al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
La sentenza ha omesso di motivare o ha motivato in modo illogico in ordine a particolari circostanze fattuali che escludevano sia la partecipazione del P. all’associazione "Cosa Nostra" mandamento di Trapani, sia ed a maggior ragione, la reggenza da parte dell’imputato del predetto mandamento.
Infatti, non tiene conto di circostanze specifiche, analiticamente riportate nell’atto di impugnazione, che erano risultate o dalla stessa sentenza o dalla sentenza di primo grado e comunque erano state richiamate nell’atto di appello e nella memoria difensiva.
Inoltre si pone in netto contrasto con massime di esperienza consolidate e con dati pacifici ormai acquisiti, dal momento che, pur affermando che non esiste alcuna riunione o alcuna decisione collettiva nell’ambito della quale il P. sia stato investito dai soggetti competenti della carica di reggente, ritiene che lo stesso dovrebbe considerarsi tale soltanto perchè nell’ambito di tale conversazioni telefoniche o ambientali apparirebbe aver agito come capo, organizzatore o reggente del mandamento di Trapani.
E nella memoria difensiva si era posto in risalto come erroneamente la sentenza di primo grado, con riferimento all’intercettazione del 10.12.2001, traendo il contenuto delle affermazioni del P., avesse ritenuto che lo stesso si fosse auto attribuita la qualifica di reggente, mentre la lettura delle trascrizioni riportate nella citata memoria difensiva evidenzia che il riferimento era a persona diversa da sè.
Ancora, la sentenza non da una risposta adeguata alla circostanza che, a parte le contestazioni che si riferiscono tutte all’anno 2001, nei quattro anni che hanno preceduto l’arresto del 2005, nonostante che il P. fosse continuamente seguito, controllato, intercettato, non sia emerso nessun altro dato sintomatico della di lui appartenenza all’associazione mafiosa di cui è processo.
Infine, illogico ed erroneo è il riferimento a talune conversazioni nelle quali si fa riferimento a talune conversazioni nelle quali si fa riferimento a pretese intromissioni del P. in appalti diversi da quelli relativi all’imputazione di estorsione, oppure a pretesi fatti estorsi vi mai contestati e provati.
5- Con il quinto motivo il difensore deduceva la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
A riguardo la difesa riteneva che non si fosse tenuto conto del comportamento dell’imputato, che – secondo quanto ritenuto in sentenza, aveva invitato i soggetti intermediari delle estorsioni a rivolgersi garbatamente alle vittime di tali reati senza ricorrere alla violenza ed alle minacce. In base a tali rilievi la difesa riteneva che la Corte avrebbe potuto concedere le attenuanti generiche, e comunque aveva omesso di tener conto delle deduzioni formulate nell’atto di appello.
In tal senso il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
La Corte ritiene che i motivi di ricorso siano privi di fondamento.
In relazione al primo motivo deve rilevarsi che non si ravvisa nella motivazione della sentenza impugnata la sussistenza dei richiamati vizi di legittimità ed in particolare la violazione dell’art. 495 c.p.p. riferibile alla mancata assunzione di prova decisiva. Invero deve evidenziarsi che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità(v. Cass. Pen. Sez. 4, 16 maggio 1996, n. 4966, P.G. in proc. Tollardo – RV 204589 – il giudice può negare l’ammissione di una prova, più specificamente di una testimonianza, quando appare evidente la sua irrilevanza per superfluità, scarsa o mancata attinenza con il tema del processo ovvero per altre ragioni obiettivamente risultanti prima che la prova o la testimonianza siano assunte…".
Dunque il riferimento alla esigenza di escutere la persona offesa nel procedimento inerente al delitto di estorsione aggravata è riconducibile al predetto schema e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione di necessità e pertinenza della prova richiesta dalla difesa.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato con puntualità e chiarezza assoluta gli elementi di prova certa della consumazione della attività estorsiva realizzata con il versamento della somma di cui in contestazione da parte dell’impresa attestata sia da dichiarazioni di un coimputato del P. ( S.A.) che da intercettazioni eseguite come illustrato a fl. 23 – 24 della sentenza, dalle quali era emerso che il P. stesso aveva riferito ad altro soggetto di aver ricevuto la somma di cinque milioni dall’impresa che stava eseguendo i lavori per realizzare l’opera del bocciodromo di cui si tratta.
E sul punto, la diversa valenza da attribuire al contenuto della telefonata del 10.12.2001 e delle dichiarazioni del coimputato non è apprezzabile in questa sede in quanto implica una mera valutazione di merito.
2- Il secondo motivo va disatteso, perchè, come si avrà modo di precisare nel prosieguo, le argomentazioni contenute nell’atto di appello e, soprattutto, nella memoria difensiva, che si dicono ignorate o pretermesse, in realtà o si palesano ininfluenti, o sono state implicitamente considerate dalla pronuncia di secondo grado, o sono state confutate attribuendo ad esse una valenza diversa da quella loro attribuita dall’ impugnante.
3- Va disatteso anche il terzo motivo di impugnazione.
La sussistenza di una condotta intimidatoria non viene desunta dalla mera circostanza relativa agli attentati presso i cantieri dell’imprenditore B., che si assumono intervenuti successivamente alla contestata estorsione.
Invero la Corte territoriale, sull’esatta premessa che nella dinamica dell’associazione mafiosa concernente le estorsioni, difficilmente si assiste all’utilizzazione di frasi palesemente intimidatorie essendo più che sufficiente il riferimento all’intento dei vertici mafiosi in esecuzione del quale si agisce, -cfr. Cass Sez. 2, 15.05.1991, Rizzi, RV 187.939; RV 185944 – rileva che lo stato di soggezione generalizzato degli imprenditori operanti nel territorio trapanese rispetto alle richieste provenienti dall’organizzazione mafiosa, traspare da una congerie di elementi individuabili nelle dichiarazioni del Bi., del B. medesimo e dello S. tali da non poter far sorgere dubbi in ordine alla preesistenza di un clima di intimidazione nei confronti degli stessi.
E il ricorrente si astiene dal riportare, al fine di criticarli e metterne in evidenza le discrasie logiche, i singoli passaggi argomentativi in cui si articola il discorso giustificativo esibito sul punto dalla impugnata decisione.
Per modo che resta vana anche l’ultima generica censura, relativa all’asserita mancanza di riscontri oggettivi sulla attendibilità dei dichiaranti Bi. e S..
4- Infondato è anche il quarto motivo, che si colloca anzi alle soglie dell’inammissibilità, nella misura in cui attinga a profili di merito afferenti allo spessore probatorio degli elementi di accusa, sollecitando, quasi, una rilettura delle emergenze processuali.
Ed infatti, le doglianze, anche sotto la specie della puntualizzazione degli argomenti difensivi asseritamene pretermessi, finiscono con l’introdurre rilievi in punto di fatto che non sono certamente apprezzabili in questa sede di legittimità.
Peraltro, la pronuncia impugnata si sottrae al tipo di doglianza dedotto, in quanto con coerente motivazione, ha valutato le risultanze di causa, addivenendo alla conferma della responsabilità dell’imputato sulla base di un ragionamento logico ed immune da incongruenze di sorta, fondato sull’attenta ricostruzione della vicenda sostanziale. Invero la partecipazione del P. all’associazione mafiosa con ruolo direttivo è stata desunta dalle accuse allo stesso mosse da più imputati di reato connesso o coimputati.
Il Bi. aveva riferito che, dopo l’arresto di V.P. (1999), l’organizzazione aveva subito una fase di sbandamento superata soltanto in seguito alla scarcerazione del P. (2000) e all’assunzione da parte di costui di compiti di direzione delle attività di tutti i soggetti, come lo stesso collaboratore, incaricati di portare a termine le richieste estorsive nei riguardi degli imprenditori operanti nel territorio trapanese, indicando i soggetti da vessare, stabilendo le somme dovute e ricevendo i pagamenti.
Tali dichiarazioni erano pienamente confermate innanzi tutto da quelle fornite da S., ma, soprattutto, dal contenuto di una serie di conversazioni intercettate, analiticamente riportate (e tra le quali quella del 10.12.2001, tra P. e C.), nelle quali è sempre l’imputato che di fronte ai suoi interlocutori assume compiti perfettamente coincidenti con il paradigma normativo di cui all’art. 416 bis c.p., comma 2, essendo sempre proprio P. che detta linee per l’esecuzione di più fatti illeciti anche ulteriori rispetto ai reati specifici allo stesso contestati nel presente procedimento, individua le imprese da contattare, determina le somme da pagare, sollecita Bi. e C. ad effettuare le richieste, indica le modalità delle azioni da portare a termine, indica i destinatari delle somme versate e si presenta come membro di una organizzazione utilizzando ripetutamente il termine "Noi".
Ora, in rapporto all’iter motivazionale proposto dalla decisione impugnata, nessuna delle argomentazioni difensive – che si assumono pretermesse – era decisiva e, comunque, potenzialmente tale da minare la congruità di quel processo valutativo e da ribaltarne l’esito conclusivo.
Così quella fondata sul rilievo della sentenza assolutoria del P. dall’accusa di partecipazione al mandamento di Cosa Nostra di Trapani, relativa agli anni 1980-1990; – quella che richiama il riferimento sull’organigramma della mafia a Trapani, operato dal teste L., funzionario di polizia, che non ha indicato il P. tra i dirigenti, organizzatori o partecipi al suddetto organigramma; -quella che valorizza la circostanza che S. aveva riferito che P. era stato "rovinato" dalla mafia ed era soggetto passivo della stessa e non partecipe e tantomeno reggente del mandamento di Trapani; -quella che fa leva sul dato che in nessuna delle numerose sentenze acquisite nell’attuale processo si fa riferimento alla partecipazione di P. all’associazione; -quella che evidenzia come non esiste alcuna riunione o alcuna decisione collettiva nell’ambito della quale il P. sia stato investito dai soggetti competenti della carica di reggente.
Si tratta, invero, di rilievi difensivi che trovano implicita risposta nel tessuto motivazionale della sentenza in quanto logicamente neutri o comunque logicamente incompatibili con la soluzione prescelta.
Quanto poi alle ulteriori argomentazioni, è da rilevare che la Corte territoriale ha spiegato convincentemente le ragioni per le quali non erano apprezzabili le dichiarazioni del collaboratore M. (il quale escludeva il formale inserimento del P. nell’organizzazione mafiosa trapanese), e non aveva nessuna rilevanza l’assenza di condotte significative successive al (OMISSIS): e sul punto il ricorso si limita ad offrire un diverso significato da attribuire a tali emergenze, il che non è consentito in questa sede.
E lo stesso dicasi per quanto concerne la diversa lettura che viene data alla intercettazione surrichiamata, del 10.12.2001.
Va considerato, infine, quanto all’ulteriore censura, che il richiamo della Corte alle circostanze ivi indicate, funge da mero contorno alle risultanze ritenute rilevanti ai fini della ribadita responsabilità del prevenuto.
5.- Il quinto motivo è inammissibile perchè si risolve in una censura di merito, afferente all’esercizio del potere discrezionale del giudice in sede di irrogazione di pena, che – pur se racchiusa, nella specie, in poche espressioni, relative alla ritenuta gravità delle condotte commesse al fine di agevolare l’organizzazione mafiosa ed al ruolo svolto dall’imputato in detta associazione- esprime pur sempre un giudizio di valore in ordine alla congruità della pena e alla non concedibilità delle attenuanti generiche.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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