Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 04-02-2011, n. 4379 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Venezia ha emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione nei confronti di M. R. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica lamentando la mancanza di una statuizione volta all’invio degli atti o della sentenza al Prefetto, ai fini dell’irrogazione della la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è inammissibile. Effettivamente, questa Corte ha ripetutamente enunciato il condiviso principio che nel caso in cui il giudice penale abbia dichiarato l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, per intervenuta oblazione, non è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non essendosi in presenza di un accertamento del reato. In tale caso l’applicazione della sanzione accessoria in questione è rimessa, ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3, al Prefetto, che procede autonomamente all’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per dar corso alla sospensione in questione (ad es. Sez. 4, 16/3/2004, Rv.

229384; Sez. 4, 23/12/2003 Rv. 229382). A tal fine il Giudice è senza dubbio tenuto all’invio al Prefetto di copia della sentenza o degli atti del procedimento al fine di sollecitare le determinazioni sanzionatorie dell’autorità amministrativa. Tuttavia, tale in invio non attiene al contenuto decisorio della pronunzia, ma costituisce mero adempimento di carattere ordinatorio che ben può essere posto in essere dopo la sentenza ed indipendentemente da essa, anche ad iniziativa degli uffici amministrativi o su sollecitazione del Pubblico ministero. Ne discende che, non essendosi in presenza di un momento decisorio e potendo il mancato invio essere rimediato in modi e tempi diversi, la relativa mancanza nel corpo della pronunzia non costituisce omissione che possa essere impugnata con ricorso per cassazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *