Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
C.L. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 17-4-2007 che aveva dichiarato di ufficio inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna perchè proposto tardivamente, oltre il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c..
Resistevano con controricorso la Trevi Finance n. 3 S.r.l., e per essa UniCredit Credit Management Bank S. quale mandataria di UniCredit S.p.A., avente causa di Capitalia S.p.A., e la Elipso Finance s.r.l. per essa la società Pirelli Re Credit Serving S.P.A..
Presentavano memoria ex art. 378 c.p.c., la Trevi Finance n. 3 S.r.l. e la Elipso Finance s.r.l..
Motivi della decisione
C.L. ha dedotto come unico motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 327 c.p.c., perchè la Corte di Appello di Bologna aveva ritenuto che fosse rilevabile di ufficio la inammissibilità dell’appello per mancato rispetto del termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza.
La Corte di Appello non aveva tenuto conto, secondo il ricorrente, della differenza fra la decadenza dall’impugnazione per mancato rispetto del termine annuale da quella per mancato rispetto del termine breve.
Infatti la rilevabilità di ufficio della decadenza per mancato rispetto del termine annuale rispondeva all’esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, mentre la medesima esigenza non era ravvisabile nell’ipotesi di mancato rispetto del termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza. In quest’ultimo caso operavano gli ordinali i principi di natura processuale vigenti nel processo civile correlati all’iniziativa delle parti.
In relazione al suddetto motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., formulava specifico quesito di diritto la cui conclusione era "potere di rilevare d’ufficio la decadenza dall’impugnazione ricorre soltanto nel caso di gravame proposto dopo la decorrenza del termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., perchè solo con riferimento a tale termine annuale sussistono le ragioni di ordine pubblico e di interesse generale di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici contenziosi sopra evidenziate".
Entrambi i resistenti chiedevano il rigetto del ricorso evidenziando che non esisteva alcuna differenza tra il giudicato formatosi per mancata impugnazione nel termine annuale e quello formatosi a seguito di mancata impugnazione nel termine breve, in quanto rispondenti entrambi alla medesima funzione di certezza e stabilità dei rapporti giuridici.
Il ricorso è infondato e merita il rigetto.
E’ principio consolidato di questa Corte che, poichè nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell’istanza di parte solo dall’esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l’esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, Sez. 3^, Sentenza n. 6326 del 16/03/2010.
Non ricorre alcuna differenza ontologica fra il giudicato formatasi a seguito del decorso del termine annuale da quello formatosi a seguito del decorso del termine breve, in quanto in entrambi i casi l’accertamento contenuto nella sentenza diventa definitivo per la mancata impugnazione ed il giudice ha il dovere di conformarsi alla regula iuris già formatasi.
L’accertamento della cosa giudicata pertanto non costituisce, in entrambi le ipotesi, patrimonio esclusivo delle parti ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Sez. 5^, Sentenza n. 14014 del 2007.
La Corte di Appello di Bologna non è incorsa nel dedotto vizio di violazione di legge avendo applicato gli artt. 325 e 327 c.p.c., nella loro esatta formulazione così come costantemente interpretata da questa Corte di legittimità.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida per ciascun resistente nell’importo Euro 1.600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.
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