Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 26/2/2010, la Corte di appello di Roma, confermava la sentenza del Tribunale monocratico di Roma, in data 9/4/2008, che aveva condannato F.S. alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata, concesse le genetiche equivalenti, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza del fatto, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con i quali deduce:
1) Manifesta illogicità della motivazione;
2) Erronea applicazione dell’art. 646 c.p..
Con riferimento al primo motivo si duole dell’apprezzamento del fatto operato dalla Corte territoriale, eccependo che il denaro del quale veniva contestata l’appropriazione indebita poteva verosimilmente essere stato utilizzato per ripianare i debiti della società.
Con il secondo motivo eccepisce che la condotta in questione rientrerebbe nella fattispecie tipica del reato di infedeltà patrimoniale, di cui all’art. 2634 c.c., con la conseguenza che il fatto non sarebbe punibile per difetto di querela.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
Per quanto riguarda il primo motivo, le questioni dedotte dal ricorrente sono mere censure in fatto e riproducono le analoghe questioni sollevate con i motivi d’appello e respinte dalla Corte territoriale con motivazione congrua e priva di vizi logico giuridici. In effetti il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di difetto di motivazione, ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede. E’ il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell’imputato per il reato contestato.
Per quanto riguarda il secondo motivo, le censure in punto di qualificazione giuridica del fatto-reato sono manifestamente infondate.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti: "Le norme incriminatrici dell’infedeltà patrimoniale ( art. 2634 c.c.) e dell’appropriazione indebita ( art. 646 c.p.) sono in rapporto di specialità reciproca. L’infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell’attualità e dell’obiettiva valutabili, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell’atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L’appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l’irrilevanza del perseguimento di un semplice "vantaggio" in luogo del "profitto". L’ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell’elemento costitutivo della "deminutio patrimonii" e dell’ingiusto profitto, ma esse differiscono per l’assenza nell’appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l’infedeltà patrimoniale" (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 40921 del 26/10/2005 Ud. (dep. 10/11/2005) Rv. 232525; Sez. 2^, Sentenza n. 15879 del 27/03/2008 Ud.
(dep. 16/04/2008) Rv. 239776).
Nel caso di specie non è stata neppure dedotta l’esistenza di un preesistente conflitto di interessi con i caratteri dell’attualità e della obiettiva valutabili, pertanto, esattamente il fatto è stato inquadrato dai giudici di merito nell’ambito della fattispecie legale tipica di cui all’art. 646 c.p..
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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