Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 04-02-2011, n. 4226 Determinazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 9.11.2004 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Ivrea del 3.11.2003, con la quale B.F. era stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione ed Euro 38.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, e art. 80 cpv., perchè, in concorso con A.M., illecitamente deteneva al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 75 stesso D.P.R., indi cedeva a M.V.. un quantitativo di sostanza stupefacente del peso complessivo di grammi 9.405,9, suddiviso in 38 pani da 250 grammi circa cadauno, contenente nella percentuale del 2,4% monoacetilmorfina per complessivi gr. 112,855 e quindi per un totale di principio attivo di sostanze stupefacenti appartenenti alla Tab. 1 D.M. Sanità n. 189/92 del 18,1% pari a grammi 1.702,468, corrispondenti a circa 85 mila dosi droganti di 20 mg cadauna.

Ricordava la Corte territoriale che, a seguito del controllo di un’auto Hundaj, con alla guida il M. e con a bordo un passeggero che si era dato alla fuga (poi identificato nel B.), erano stati rinvenuti all’interno del veicolo circa 10 Kg della sostanza stupefacente indicata nel capo di imputazione.

Tanto premesso, nel disattendere le doglianze difensive, riteneva la Corte territoriale che dagli atti emergesse la prova della responsabilità del B.. La chiamata in correità del M. V. risultava riscontrata dalla ricognizione fotografica, effettuata dai Carabinieri operanti, e dai contatti tra i due, emergenti dalle schede telefoniche in sequestro, per cui non sussistevano dubbi sulla identificazione del B. medesimo nel soggetto datosi alla fuga.

Quanto alle segnalate divergenze in ordine alla caratteristiche fisiche del prevenuto (in particolare in ordine alla statura) riteneva la Corte di merito che i Carabinieri potevano non essere stati precisi, essendosi l’individuo dato alla fuga.

2) A seguito di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p., ha proposto ricorso per cassazione il B., a mezzo del difensore.

Con il primo motivo denuncia la erronea applicazione della legge penale con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. I giudici di merito hanno mostrato chiaramente di voler applicare la pena nel minimo edittale. Bisogna, quindi, tener conto della disciplina più favorevole, intervenuta successivamente, che prevede una pena minima pari ad anni sei di reclusione.

Con il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell’imputato. La chiamata in correità non è stata attentamente esaminata in particolare la Corte territoriale non ha tenuto conto dell’evidente interesse personale del chiamate in relazione alla diminuzione di pena D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, comma 7, o, comunque, ad un trattamento sanzionatorio più favorevole.

Quanto alla ricognizione fotografica operata dai Carabinieri, la Corte non ha considerato che essa era inficiata dalla imprecisione e contraddizioni degli operanti in ordine all’altezza di colui che si era dato alla fuga (la discrasia di ben 10 centimetri non può essere spiegata, come semplicisticamente fa la Corte, con il fatto che l’individuo fu visto mentre fuggiva). La ricognizione fotografica non poteva, pertanto, costituire riscontro alla chiamata.

Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80.

Con memoria dell’1.12.2010, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, si insiste in ordine alla non configurabilità nella fattispecie della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. 3) Il ricorso è fondato, per quanto si dirà, soltanto in relazione al primo motivo.

3.1) La rimessione in termini per impugnare la sentenza della Corte di Appello non consente ovviamente al ricorrente di proporre per la prima volta, in sede di legittimità, motivi nuovi e diversi rispetto a quelli proposti davanti alla Corte di Appello.

Con l’atto di appello si contestava unicamente l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, non avendo il giudice di primo grado tenuto conto della singolare e divergente descrizione da parte dei Carabinieri (in contrasto per di più con i dati risultanti dalla carta di identità).

Non vi era, quindi, alcuna censura nè sulla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, nè sulla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nè in genere sul trattamento sanzionatorio.

Il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, venendo proposti per la prima volta in sede di legittimità, debbono, pertanto, ritenersi inammissibili ex art. 606 c.p.p., u.c..

3.2) Il terzo motivo è manifestamente infondato, venendo riproposte censure di merito su cui già il Tribunale si era ampiamente soffermato. Aveva accertato, invero, che gli indizi a carico dell’imputato risultavano gravi, precisi e concordanti.

La chiamata in correità del M., pienamente attendibile perchè precisa e priva di contraddizioni e non emergendo intenti calunniosi, trovava una pluralità di riscontri esterni nel riconoscimento fotografico effettuato dai Carabinieri prima ancora delle dichiarazioni accusatorie del M., nell’utilizzo, sul telefono da cui furono fatte il 13 ottobre le chiamate al M., di una scheda Omnitel intestata al B., nella parentela tra B. e A. M., residente in un paese vicino ad Ivrea, anche egli accusato da M. e da lui riconosciuto in una ricognizione fotografica. In presenza di siffatto quadro indiziario rilevava il Tribunale che le incongruenze, evidenziate dalla difesa, nella descrizione da parte dei Carabinieri delle caratteristiche fisiche del B., non risultavano particolarmente rilevanti e trovavano "spiegazione nelle imprecisioni linguistiche del teste Ag. (evidenti in una lettura completa delle sue dichiarazioni) e nel fatto che la deposizione dibattimentale è avvenuta a distanza di circa 1 anno dai fatti e dalla ricognizione stessa".

La Corte territoriale, a sua volta, ha richiamato e fatta propria tale ineccepibile motivazione.

3.3) Va accolto, invece, il primo motivo di ricorso.

Risulta chiaramente dalla sentenza di primo grado che il Tribunale ha inteso applicare al B. il minimo della pena edittale (anni otto di reclusione) prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nel testo all’epoca vigente (pag. 9 sent. Trib.). La stessa Corte di Appello, pur rilevando che il B. aveva un precedente penale e che il fatto era grave, ha preso atto che il Tribunale aveva applicato il minimo edittale (pag. 3 sent.).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte "La riduzione da anni otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, operata dalla L. n. 49 del 2006, art. 4 bis, non può assumere rilievo nel giudizio di legittimità, quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in cui la pena non sia stata determinata nel minimo edittale previgente, ovvero partendo dal minimo edittale previgente, bensì in misura superiore" (cfr. Cass. pen. sez. 4^, n. 15219 del 23.1.2008). Laddove, invece, sia stato applicato il minimo edittale previsto dalla normativa previgente, la Corte di Cassazione, nell’applicare la legge penale più favorevole prevista dal DI. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito con modifiche dalla L. 2 febbraio 2006, n. 49, deve procedere all’annullamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. pen. sez. 4^ n. 23922 del 9.4.2009).

Tale annullamento va, poi, disposto senza necessità di rinvio, essendo stata chiaramente, nel caso di specie, applicata la pena detentiva nel minimo edittale.

"La possibilità riconosciuta alla Corte di Cassazione dall’art. 620 c.p.p., lett. l), di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità" (cfr. Cass. pen. sez. 6^ n. 1564 del 12.3.2009).

Tenendo conto degli stessi calcoli effettuati dai giudici di merito, partendo dal minimo edittale previsto dalla normativa più favorevole di cui alla L. n. 49 del 2006, art. 4 bis, e dell’aumento minimo disposto per la circostanza aggravante di cui all’art. 80 (nella misura della metà), la pena detentiva va rideterminata in anni 9 di reclusione (p.b. anni 6 di reclusione, aumentata della metà D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2).

Non va apportata, invece, alcuna variazione alla pena della multa, già determinata nella misura minima anche rispetto alla normativa sopravvenuta.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva inflitta che ridetermina in anni 9 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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