Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-12-2010) 04-02-2011, n. 4203 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 5/05/2010, il Tribunale di Roma confermava il decreto con il quale in data 12/04/2010 il g.i.p. presso il Tribunale della medesima città aveva ordinato il sequestro preventivo, prodromico alla confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, di due immobili ed un conto corrente intestato a L.L..

2. Avverso la suddetta ordinanza, la L. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ricorso, però, al quale, con istanza depositata il 20/12/2010, ha rinunciato.

3. Di conseguenza, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 591 c.p.p., lett. d): alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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