Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-03-2011, n. 5721 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 26 agosto 2008, la Corte d’Appello di Perugia rigettava il gravame svolto da Poste italiane s.p.a. contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a B.D. nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo.

2. La Corte territoriale riteneva che l’eccedenza di personale doveva essere verificata per ciascuna unità produttiva e che tale verifica non poteva ritenersi sanata dall’accordo sindacale comprendente l’individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva; riteneva, inoltre, non dimostrato, nè allegato, nè minimamente accennato nelle obbligatorie comunicazioni ex L. n. 223 del 1991, che presso l’unità produttiva cui era addetto B. vi fosse eccedenza in relazione al suo profilo professionale o a profili professionali similari.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Poste italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrato con memoria. L’intimato ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso e ha proposto ricorso incidentale subordinato. L’intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

4. Preliminarmente, la Corte dispone la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1 e art. 4, comma 3 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e formula il quesito di diritto con il quale chiede alla Corte di dire se viola le norme predette la decisione della corte territoriale che non consideri sufficientemente provate le ragioni tecnico-produttive poste a fondamento del licenziamento collettivo quando, come nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, la comunicazione di cui alla citata legge, art. 4, contenga l’indicazione del numero dei lavoratori eccedenti sebbene suddiviso tra diversi profili professionali contemplati dalla classificazione del personale su tutto il territorio nazionale, introducendo un’interpretazione formalistica della norma gravante sull’imprenditore dell’obbligo di specificare nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità l’entità dell’esubero unita produttiva per unità produttiva.

6. Il motivo è inammissibile perchè l’illustrazione delle due censure, per violazione di legge e per vizio motivazionale, si conclude con la formulazione di un unico quesito. Invero, il ricorso per cassazione nel quale, come nella specie, si denunzino, con un unico articolato motivo d’impugnazione, vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è ammissibile, alla stregua della disciplina dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, solo qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (v., ex multis, Cass., SU, n. 7770/2009).

7. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e formula il quesito con il quale chiede alla Corte di dire se nell’impugnazione del licenziamento collettivo, il lavoratore abbia l’onere di allegare e dedurre le specifiche irregolarità del procedimento commesse dal datore di lavoro e che l’onere probatorio del datore sorge solo in conseguenza dell’adempimento di quello allegatorio a carico del lavoratore essendo sottratti al controllo giurisdizionale i motivi a fondamento della riduzione di personale.

8. Anche
P.Q.M.

requisiti richiesti dall’art. 566 bis c.p.c., per mancanza di pertinenza e specificità – in riferimento alla ratio decidendi della sentenza impugnata – non assolvendo, per come formulato, la funzione propria di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (ex multis, Cass. 8463/2009), proponendone una alternativa e di segno opposto (ex multis, Cass. 4044/2009).

9. Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 223 cit., art. 5, comma 1 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e formula il quesito con il quale chiede alla Corte di dire se viola la predetta disposizione normativa la corte territoriale che statuisca che il criterio di scelta della prossimità alla pensione sia stato illegittimamente applicato ritenendo necessaria la prova dell’eccedenza del profilo professionale presso le unità produttive cui era addetto il lavoratore omettendo in tal modo di considerare che l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità era stato concordato da Poste spa e le OO.SS. in relazione alle esigenze tecnico-produttive dell’intero complesso aziendale.

10. Il Collegio ribadisce quanto statuito al punto 5 che precede, atteso che l’illustrazione del motivo, comprensivo delle censure per violazione di legge e per vizio motivazionale, si conclude con la formulazione di un unico quesito.

11. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, assorbito il ricorso incidentale subordinato; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M. La Corte, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 34,00 per spese, oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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