Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 08-02-2011, n. 4523 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 30.06.2010 il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di T.G. volta ad ottenere il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., tra i fatti di rapina rispettivamente commessi in (OMISSIS).

Rilevava invero detto giudice come la rapina commessa a (OMISSIS) fosse all’evidenza occasionale, mentre quella perpetrata a (OMISSIS) risultasse organizzata a parte con altre persone, senza rapporti o vincoli con la precedente.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione con duplice atto (proprio e del difensore) in entrambi deducendo, in sintesi, nei termini seguenti: a) la prima rapina era stata realizzata per procurarsi denaro per raggiungere la sede della seconda; b) vi era contiguità temporale ed omogeneità di condotte.

3. Il Procuratore generale in sede depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

4.1 – Ed invero, quanto al primo motivo di ricorso (v. sopra sub 2.a), il giudice dell’esecuzione ha esplicato ampia motivazione, logica e coerente, a sostegno del giudizio di occasionalità della rapina commessa a (OMISSIS) e del rigetto della tesi del condannato – oggi riproposta nel ricorso per cassazione – di strumentalità della stessa rispetto a quella perpetrata a (OMISSIS) successivo. Premesso che l’occasionalità è concetto ontologicamente antipodico a quello di preventivo ed unitario disegno criminoso, nel che consiste la continuazione, è del tutto evidente la correttezza dell’impugnata ordinanza. La stessa ha escluso la plausibilità della tesi difensiva – peraltro in sè assolutamente generica – sulla base di plurimi argomenti tratti dalle sentenze relative alle suddette rapine, per cui doveva escludersi che il T. possa avere commesso la prima impresa criminosa per procurarsi i mezzi per andare a compiere la seconda. Trattasi di motivazione del tutto corretta e coerente, a fronte della quale in definitiva l’odierno ricorrente non fa che ribadire, in modo apodittico ed autoreferenziale, la sua tesi peraltro contrastante con le risultanze (posto che viaggio ed alloggio furono offerti dai complici della rapina commessa a (OMISSIS)). Nessuna prova poi il T. ha offerto per dimostrare che dalla prima rapina ebbe in qualche modo a ricavare denaro o altra utilità spendibile (l’auto sottratta alla B. fu poi rinvenuta con gli occhiali rotti del T.), nè – il che è determinante – che la stessa insorgenza del proposito criminoso relativo alla seconda rapina sia stato precedente a quella commessa per prima. Il primo motivo di ricorso è dunque del tutto infondato, oltre che nella sostanza generico e meramente ripetitivo di tesi difensiva già correttamente respinta dal giudice dell’esecuzione.

4.2 – Tanto ritenuto, risulta del tutto irrilevante la seconda deduzione del ricorrente (v. sopra sub 2.b), atteso che a nulla rileva la prospettata omogeneità di condotte e la contiguità temporale (elementi aventi valore meramente sintomatico) rispetto a fatti di reato la cui piena autonomia risulti già adeguatamente dimostrata. Peraltro anche sul punto il ricorso non ha pregio in sè, posto che il giudice dell’esecuzione ha correttamente motivato in ordine alla ben diversa concreta tipologia delle separate condotte (l’una essendo rapina impropria di un’auto commessa in solitario, l’altra rapina propria in gioielleria realizzata in concorso, peraltro il luogo diverso e distante), di tal che neppure sussiste l’invocata omogeneità. 4.3 – In definitiva il ricorso, palesemente infondato oltrechè generico nelle sue deduzioni in fatto, è per più versi inammissibile e tale quindi va dichiarato ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,0 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nella proposizione del ricorso totalmente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente T. G. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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