Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-02-2011, n. 754 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. S.A., sottotenente Allievo presso la Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino, a seguito di segnalazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, veniva incolpato di aver usurpato distintivi militari in uso all’Arma dei Carabinieri, fatto per il quale oltre ad essere indagato da parte della Procura Militare, subiva un procedimento disciplinare in quanto "con tale comportamento ledeva il prestigio dell’Esercito e violava in modo rilevante i doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato".

All’esito dei lavori dell’apposita Commissione consultiva, preposta per il procedimento disciplinare, al predetto Ufficiale irrogata, per la mancanza addebitatagli, la sanzione disciplinare di giorni dieci di consegna di rigore.

Avverso tale provvedimento l’interessato, dopo aver esercitato il diritto di accesso agli atti, proponeva ricorso gerarchico al Direttore del Reparto Corsi che con determinazione del 25 febbraio 2004 prot. n. 733/11/B4 respingeva detto gravame per quanto riguarda il merito (modificando unicamente la motivazione) "in quanto la mancanza è stata commessa evidenziando una condotta contraria alle norme ed all’etica di un ufficiale".

Il sig. S. ha impugnato tale provvedimento innanzi al TAR per il Piemonte unitamente all’atto consequenziale di "non idoneo" in attitudine militare e all’avvio, ai sensi del Regolamento per l’Accademia Militare e la Scuola di Applicazione, del procedimento finalizzato alla cessazione dal servizio permanente ed al collocamento in congedo.

L’adito Tar con sentenza n.980 del 9/6/2004, resa in forma semplificata ha accolto il proposto gravame, con annullamento dei provvedimenti impugnati e tanto in accoglimento del profilo di illegittimità costituito dalla mancata concessione di un termine a difesa.

Il Ministero della Difesa ha impugnato tale sentenza, ritenendola errata ed ingiusta.

A sostegno del proposto appello è stato dedotto un unico motivo col quale si assume che il termine a difesa concesso nel procedimento disciplinare ancorchè nella durata minima deve ritenersi sufficiente ai fini di un corretto esercizio della funzione disciplinare.

Si è costituito in giudizio il sig. S. che contestato la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

All’udienza dell’11 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello si appalesa infondato, meritando le osservazioni e conclusioni del giudice di primo grado la relativa conferma.

Il Tar ha accolto il ricorso ritenendo fondato l’assorbente motivo con cui è stato dedotta, in relazione al procedimento disciplinare così come attivato e svoltosi, la violazione del diritto di difesa e tale rilievo risulta pienamente condivisibile.

Invero, come si evince dall’esame della documentazione versata in giudizio e precisamente dalle risultanze descritte negli atti che hanno caratterizzato lo svolgimento del procedimento disciplinare, la nota recante la contestazione di addebiti con invito a nominare il difensore e a comparire innanzi alla Commissione consultiva in funzione disciplinare datata 5 febbraio 2004 è stata notificata all’interessato solo in data 9 febbraio alle ore 8,45, con la precisazione che il procedimento disciplinare "avrà luogo il giorno successivo, il 10 febbraio 2004 alle ore 14,30", (cioè il giorno dopo) così come avvenuto.

Ora è di lapalissiana evidenza che il termine concesso all’Ufficiale per presentarsi innanzi all’Organo disciplinare per discolparsi e comunque difendersi in ordine all’addebito contestatogli è di un estrema esiguità (poco più di un giorno), tale da non consentire al medesimo (e nemmeno al suo patrono) di approntare una adeguata difesa delle ragioni da portare a propria discolpa.

L’Amministrazione appellante sostiene al riguardo che non ricorressero ragioni per concedere un termine a difesa più ampio, giacchè i fatti erano stati già contestati nel procedimento penale ed inoltre perché nel procedimento disciplinare l’interessato non ha al riguardo formulato alcuna contestazione.

Ad opinione del Collegio, le argomentazioni difensive dell’appellante Ministero si rivelano prive di ogni pregio perché, quanto al primo aspetto, i procedimenti in questione, quello penale e quello disciplinare, sono caratterizzati da una loro specifica autonomia, con diversità di modalità di espletamento, di termini e quant’altro, per cui non si può fare riferimento ad un equivalenza di situazioni.

Quanto alla mancata contestazione in sede di svolgimento del procedimento disciplinare dell’assegnazione di un insufficiente termine a difesa da parte dell’incolpato, tale circostanza è del tutto irrilevante giacchè non costituisce manifestazione di acquiescenza e non sana certo il procedimento dal vizio dedotto, lì dove, invece, il profilo di illegittimità in questione risulta essere stato denunciato tempestivamente nelle competenti impugnative previste dalla legge (l’interessato ha dedotto puntualmente tale doglianza anche tra i motivi posti a fondamento del ricorso gerarchico).

Ora, vero è che il regolamento militare, nel descrivere le fasi del procedimento disciplinare, alcunché dice in ordine al termine minimo che deve intercorrere dalla comunicazione dell’atto di contestazione di addebiti e la presentazione innanzi alla Commissione di disciplina per il concreto svolgimento del procedimento, ma è ovvio che in casi come questo non si può non rinviare ai principi di ordine logico e di carattere generale vigenti in tema di esercizio di difesa, in virtù dei quali devesi necessariamente rilevare come un termine assolutamente troppo breve come quello concesso (poco più di 24 ore) impedisce il concreto ed efficace approntamento delle ragioni di difese che pure l’Organo disciplinare deve vagliare prima di giungere alla determinazione finale.

La mancata assegnazione di un termine a difesa più ampio finisce col costituire violazione del principio di difesa, che pure deve essere assicurato nella sua pienezza a tutela e garanzia del soggetto destinatario di un provvedimento di carattere negativo assunto all’esito di un relativo procedimento sanzionatorio.

L’appello è dunque infondato, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.

Sussistono, peraltro, giusti motivi avuto riguardo alla specificità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo rigetta.

Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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