Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-01-2011) 08-02-2011, n. 4574 Ammissibilità e inammissibilità Appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – D.M.S. ricorre per violazione di legge contro ordinanza pronunciata d’ufficio dal Tribunale di Catania – Sez. dist. di Acireale, che ne ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza in data 20.3.08 del Giudice di pace, depositata il 27.3.08, per tardività dell’appello depositato il 29.5.08.

Il ricorso (Avv. S. Arcifa) deduce che il Giudice di pace si era riservato il deposito della sentenza in giorni 30. Pertanto l’appello era stato presentato entro il termine prescritto, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., lett. c. 2 – Il ricorso è fondato.

Nella specie il dispositivo letto in udienza reca la locuzione "Sentenza in 30 giorni". In tal modo Giudice di pace ha determinato un termine per il deposito superiore ai 15 giorni, che, rispettato, non implica ulteriore avviso alle parti per l’eventuale esercizio della facoltà d’impugnazione nel termine loro prescritto dalla legge.

Difatti, giusto l’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c, ancorchè il giudice lo abbia poi anticipato, l’altro termine decorreva comunque dalla scadenza di quello da lui prestabilito. E, versandosi nel caso di cui all’art. 544 c.p.p., comma 3, giusto l’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c, il termine di impugnazione scadeva quarantacinque giorni dopo il decorso dei giorni 30, nella prima decade di giugno 08, mentre l’impugnazione risulta proposta entro maggio dello stesso anno.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata di inammissibilità dell’appello e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il giudizio d’impugnazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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