Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
R.B., con ricorso alla Corte d’appello di Salerno depositato nell’aprile 2002, proponeva, ai sensi della L n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro nel maggio 1984, cancellato dal ruolo nel settembre 2001. Rigettata dalla Corte di Appello la domanda (sotto il profilo della carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio), la Corte di Cassazione, adita dal R.B., con sentenza del maggio 2005 cassava con rinvio il decreto impugnato. A seguito della riassunzione da parte degli eredi del R.B. (la moglie F.S. ed i figli R. A.R. e An.), la Corte di Appello di Salerno, con decreto depositato il 9 gennaio 2008, ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di quattro anni, il processo si fosse protratto per ulteriori 13 anni circa, liquidava per il danno non patrimoniale la somma di Euro 9.100,00 (pari a Euro 700,00 per anno) oltre interessi e la metà delle spese di ciascuna fase del procedimento.
Avverso tale decreto F.R.S. nonchè R. A. e An. hanno proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 26 marzo 2008, sulla base di quattro motivi. Il Ministero non vi ha resistito.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ( L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6, par. 1 C.E.D.U.) nonchè contraddittorietà della motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), formulando il seguente quesito di diritto: "Accerti la Suprema Corte se, laddove apposita istanza sia stata formulata ai sensi e per gli effetti della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, il Giudice adito deve fondare la propria decisione sulla base della consolidata giurisprudenza della CEDU, in relazione sia all’avvenuta violazione del termine di ragionevole durata del giudizio ex art. 6 par. 1 della CEDU, sia alla sussistenza degli elementi da cui dedurre l’esistenza di un pregiudizio subito in conseguenza della violazione". Con il secondo motivo, denunciano violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ( L. n. 89 del 2001, art. 2 artt. 2056 e 1226 cod. civ.) nonchè omessa motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), formulando il seguente quesito di diritto: "..se il Giudice adito abbia violato e disapplicato gli artt. 2056 e 1226 c.c. in relazione ai parametri di liquidazione utilizzati dalla CEDU". Con il terzo motivo, denunciano violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 13 C.E.D.U., formulando il seguente quesito di diritto: "…se il Giudice adito, nel disapplicare la L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3 abbia violato l’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali". Con il quarto motivo, denunciano violazione e mancata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione, formulando il seguente quesito di diritto: "..se le spese dei vari giudizi intrapresi dalla parte, per il riconoscimento del danno derivante dalla lungaggine del processo, vadano e meno compensate tra le parti e vi è stata violazione, a mente degli artt. 91 e 92 c.p.c.". 2.- Deve preliminarmente rilevarsi che al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel gennaio 2008, debbono applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6 che ha introdotto l’art. 366 bis nel codice di procedura civile. Alla stregua di tali disposizioni -la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi,, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr.ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 3.- Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni. Infatti, i quattro motivi di impugnazione si concludono con quesiti di diritto che risultano all’evidenza generici ed astratti, in quanto privi di riferimenti specifici al caso in esame, alla ratio decidendi del provvedimento impugnato ed alla diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nella specie, sì che la risposta che ad essi si dia non conduce affatto all’accoglimento o al rigetto del gravame.
La declaratoria di inammissibilità ne deriva dunque di necessità, senza provvedere sulle spese non essendosi il Ministero costituito.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.