Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-01-2011) 09-02-2011, n. 4708 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 25.5/8.6.2010 la corte di appello di Caltanissetta confermava la pregressa decisione del tribunale di Enna, datata 10.7.2007, che condannava alle pene di legge S.S. per il reato di inosservanza agli obblighi correlati alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2.

Ritenevano i giudici di appello che il dedotto stato di necessità dell’imputato di recarsi all’ospedale di Caltanissetta dal Comune di Barrafranca per farsi curare da ferite riportate in seguito alla caduta dal motorino, non ricorreva nella specie, perchè le ferite erano superficiali, perchè l’allontanamento dal luogo di domicilio era avvenuto a distanza di tre ore dall’incidente, perchè l’imputato avrebbe potuto recarsi presso la locale Guardia medica, per essere stato sorpreso, infine, l’imputato nel centro storico di (OMISSIS), che segnalava un tragitto superiore a quello necessario per raggiungere nel più breve tempo possibile l’Ospedale di (OMISSIS). Il coacervo di tutte queste circostanze determinava la conclusione giudiziale per una prospettazione difensiva di una mera scusa difensiva diretta a giustificare un allontanamento dal domicilio per scopi diversi da quelli l’appunto prospettati.

Ricorre l’imputato avverso la predetta decisione, denunciando una asserita incongruenza della motivazione giudiziale intesa ad escludere lo stato di necessità anche nella sua forma putativa.

Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza: invero il ricorrente svolge il tentativo di dedurre dalle circostanze tutte tenute presenti dal giudice del merito, attraverso regole inferenziali proprie, conclusioni opposte a quelle giudiziali, di cui peraltro non segnala alcuna incongruenza che si risolva in una manifesta illogicità del supporto motivazionale alla sentenza.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p. non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sentenza n. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso con condanna alle spese del procedimento ed alla somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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