Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
2.12.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315/25
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione
di sostanze chimiche pericolose ( 1 ), in particolare
l’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma,
sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che
abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( 2 ),
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (CE) n. 689/2008, la Commissione
decide, a nome della Comunità, se autorizzare o
vietare l’importazione nella Comunità di ciascuna sostanza
chimica cui si applica la procedura di previo assenso
informato (PIC).
(2) Il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP)
e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione
e l’agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione
di segretariato per l’applicazione della procedura
PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente
la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
(di seguito «convenzione di Rotterdam») approvata
dalla Comunità con la decisione 2006/730/CE del
Consiglio ( 3 ).
(3) In qualità di autorità comune designata, la Commissione
è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di
Rotterdam, per conto della Comunità e degli Stati membri,
le decisioni sull’importazione concernenti le sostanze
chimiche oggetto della procedura PIC.
(4) Il gruppo di sostanze chimiche «composti di tributilstagno
» è stato aggiunto alla procedura PIC, come pesticidi,
dalla decisione RC.4/5 adottata dalla quarta riunione della
conferenza delle parti, in merito alla quale la Commissione
è stata informata dal segretariato della convenzione
di Rotterdam con un documento di orientamento alla
decisione. I composti di tributilstagno rientrano nell’ambito
di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006
e fanno parte dei composti organostannici il cui uso è
soggetto a rigorose restrizioni come sostanze e costituenti
di preparati che hanno le funzioni di biocidi.
(5) Inoltre, il principio attivo ossido di bis(tributilstagno)
rientra nell’ambito della direttiva 98/8/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa
all’immissione sul mercato dei biocidi ( 4 ). L’ossido di
bis(tributilstagno) appartiene al gruppo dei composti di
tributilstagno ed era utilizzato come preservante del legno
finché il regolamento (CE) n. 1048/2005 della Commissione,
del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento
(CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del
programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2,
della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi
( 5 ) non ne ha vietato definitivamente l’uso.
(6) Occorre pertanto adottare una decisione definitiva
sull’importazione dei composti di tributilstagno,
DECIDE:
Articolo unico
È adottata la decisione definitiva sull’importazione dei composti
di tributilstagno di cui al formulario di risposta sulle importazioni
in allegato.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0025:0029:IT:PDF