Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 09-02-2011, n. 4740 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 14/17.5. 2010 la corte di appello di Roma, quale giudice della esecuzione a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna 27.1.2009 di L.D. ad anni tre di reclusione, mentre accoglieva l’istanza di quest’ ultimo volto a che fosse dichiarata la fungibilità ex art. 657 c.p.p., del periodo di applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia con la pena detentiva definitiva da eseguire, escludeva la possibilità di computare per la determinazione di quest’ ultima il periodo della libertà vigilata, succeduta alla predetta applicazione provvisoria della misura di sicurezza.

Ricorre per cassazione, tramite difensore l’interessato, rilevando che, al di là della qualifica formale, la libertà vigilata era sottoposta a restrizioni e limitazioni tali da doversi equiparare e considerare una vera e propria misura di sicurezza detentiva, con la conseguenza computabilità del periodo relativo nella determinazione della pena definitiva.

Il ricorso non ha fondamento: in materia di pene e misure cautelari occorre dare peso e valore alle qualificazioni imposte dalla legge, la quale distingue nettamente, da un lato, le misure di sicurezza personali, in detentive e non detentive, tra le quali ultime viene indicata, per l’appunto, la libertà vigilata ( art. 215 c.p.). Ora che la misura possa essere caratterizzata da condizionamenti e forti limitazioni nella libertà di locomozione è un dato espressamente previsto dalla sua disciplina, ma un tale dato non vale certo ad alterare la natura e la struttura della misura che si distingue sempre per definizione dalla misura di sicurezza detentiva. E solo con riferimento a quest’ultima è possibile operare un giudizio di fungibilità con la pena detentiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *