Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. L’1 marzo 2010 la Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Paola, in composizione monocratica, in data 8 luglio 2008, appellata dall’imputato, che aveva dichiarato A.G. colpevole del delitto previsto dalla L. n. 497 del 1974, artt. 12 e 14 per avere portato fuori della propria abitazione, senza licenza, un’arma comune da sparo e munizioni, e lo aveva condannato alla pena di undici mesi di reclusione e duecento Euro di multa.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l’imputato, il quale lamenta erronea applicazione della legge penale e violazione dell’art. 526 c.p.p. in relazione all’art. 191 c.p.p., atteso che i giudici hanno fondato l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato esclusivamente sulle risultanze dei verbali di perquisizione e sequestro, eseguiti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, omettendo di considerare che il provvedimento di convalida del sequestro da parte del pubblico ministero era stato annullato dal Tribunale di Cosenza – costituito ai sensi dell’art. 324 c.p.p. – per omessa illustrazione delle finalità probatorie sottese al mantenimento della misura cautelare reale. L’ordinanza del Tribunale del riesame, in ordine alla quale si era formato il giudicato interno al sub-procedimento cautelare, determinava, quindi, l’inutilizzabilità della prova, costituita dal sequestro a suo tempo operato dalla polizia giudiziaria.
In subordine chiede la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione, considerato che il fatto contestato integra gli estremi non del delitto ritenuto, bensì della contravvenzione prevista dall’art. 699 c.p..
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato.
1. L’annullamento, da parte del Tribunale competente ex art. 324 c.p.p., del provvedimento di convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 355 c.p.p. per omessa indicazione, da parte del pubblico ministero, delle finalità probatorie sottese al mantenimento del vincolo cautelare reale non comporta l’inutilizzabilità delle risultanze del verbale di sequestro, atto irripetibile, atteso che la convalida assolve esclusivamente alla funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro al proprietario o a colui che ne abbia la disponibilità (Sez. 1, 21 febbraio 1995, n. 1708, Colazzo; Sez. 3, 5 dicembre 1997, n. 1030; Sez. 3, 21 dicembre 1998, n. 3625; Sez. 6, 2 marzo 1999, n. 4328 del 02/03/1999; Sez. 4, 27 febbraio 2003, n. 14854).
Pertanto, contrariamente all’assunto difensivo, l’omessa convalida del sequestro non determina l’inutilizzabilità della prova, intesa sanzione di carattere generale, applicabile alle "prove acquisite in violazione ai divieti probatori", rimedio che si aggiunge, ma non assorbe lo strumento della "nullità". In linea generale, le categorie della nullità e della inutilizzabilità, pur operando nell’area della patologia della prova, restano distinte ed autonome, perchè correlate a diversi presupposti: la nullità attiene sempre e soltanto all’inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova, vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento;
invece l’inutilizzabilità, come sanzione di carattere generale, presuppone la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo la cui manifesta illegittimità lo pone completamente al di fuori del sistema processuale.
Nè l’autonomia concettuale e normativa delle due categorie – la nullità e l’inutilizzabilità – può essere posta in discussione dal rapporto che, talvolta, si è cercato di intravedere tra l’art. 191 c.p.p. e l’art. 526 c.p.p., perchè queste due norme non possono essere considerate una fedele sovrapposizione di una stessa, identica regola. Infatti, se è vero che gli atti probatori assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge debbono rientrare, e per ciò solo, nell’ampia categoria delle "prove diverse" da quelle legittimamente acquisite, non è affatto scontato il contrario:
l’art. 526 ha voluto soltanto ribadire un principio fondamentale, coerente con il sistema accusatorio, e cioè che le prove utilizzabili ai fini della decisione debbono essere quelle "legittimamente acquisite nel dibattimento" (Sez. Un. 27 marzo 1996, n. 5021).
2. Tanto premesso, sono indubbie la ritualità dell’acquisizione al fascicolo del dibattimento, con il consenso delle parti, e la successiva utilizzazione ai fini della decisione dei verbali di perquisizione e sequestro dell’arma (quest’ultimo atto costituente l’adempimento di un obbligo giuridico che trova la sua fonte di legittimazione nello stesso ordinamento processuale ed ha una sua razionale ed appagante giustificazione nell’esigenza che l’ufficiale di polizia giudiziaria non si sottragga all’adempimento dei doveri indefettibilmente legati al suo status), eseguiti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, trattandosi di atti irripetibili, secondo la nozione recentemente delineata dalle Sezioni Unite della Corte con una decisione condivisa dal Collegio (Sez. Un. 17 ottobre 2006, n. 31).
Il disposto di cui all’art. 431 c.p.p. deve essere letto ed interpretato alla luce della previsione contenuta nell’art. 111 Cost., comma 4, che impone il contraddittorio come regola per la formazione della prova. L’art. 111 Cost., comma 5 consente una deroga a questo principio solo nei casi di consenso dell’imputato, di provata condotta illecita e "per accertata impossibilità di natura oggettiva".
Con riguardo a quest’ultimo profilo occorre evidenziare che gli atti "irripetibili" sono caratterizzati dall’esistenza di un risultato ulteriore rispetto alla mera attività d’indagine della polizia giudiziaria e dall’acquisizione di informazioni ulteriori derivate da questa attività, non più riproducibili in dibattimento se non con la perdita dell’informazione probatoria o della sua genuinità. Deve, quindi, trattarsi di un risultato estrinseco rispetto alla mera attività investigativa che, di per sè, può essere sempre descritta in dibattimento senza che alcuna informazione vada perduta.
E’ evidente, quindi, che la nozione di atto non ripetibile non ha natura ontologica, ma va ricavata dalla disciplina processuale, caratterizzata dal bilanciamento di interessi tra la ricerca della verità nel processo e il sacrificio del principio costituzionale relativo alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti. Qualunque attività svolta dagli appartenenti alla polizia giudiziaria può essere ridescritta in forma narrativa nel contraddittorio delle parti, ma se questa attività si è cristallizzata in un atto o in un fatto estrinseci alla mera attività investigativa, il risultato dell’attività può essere descritto, ma non riprodotto. Così l’apprensione materiale in cui si concretizza il sequestro e la ricerca materiale del corpo di reato che si svolge nel corso della perquisizione costituiscono tutte attività ulteriori, diverse ed estrinseche rispetto a quelle investigative, che vengono cristallizzate in un verbale il cui contenuto informativo non sarebbe riproducibile in dibattimento o lo sarebbe, ma con il risultato della perdita della genuinità e immediatezza che caratterizza la redazione del verbale che riproduce queste attività diverse ed ulteriori.
2. Parimenti non fondato è il secondo motivo di ricorso.
Il porto abusivo di un revolver cal. 357 magnum è una ipotesi delittuosa in virtù della L. n. 497 del 1974, artt. 12 e 14 e non già un reato contravvenzionale disciplinato dall’art. 699 c.p., che è rimasto in vigore per il porto abusivo delle sole armi bianche proprie e, cioè, di quelle da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (Sez. 1, 6 febbraio 1987, n. 6596).
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso la derubricazione del delitto nella più lieve ipotesi contravvenzionale, invocata dalla difesa.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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