ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 5-12-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre
2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16
ottobre 2009 e n. 3820 del 12 novembre 2009;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visti, in particolare, il comma 1, lettera b) ed il comma 2,
lettera a) dell’art. 6 del sopra citato decreto-legge;
Visto l’art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
Considerato che per effetto degli eventi sismici gli enti locali
hanno subito minori entrate derivanti dal minor gettito tributario
che comportano squilibri di bilancio per i quali e’ necessario
individuare adeguate soluzioni;
Ritenuto, nelle more dell’individuazione di tali soluzioni, di
consentire una proroga dei termini previsti dalla legge per gli
adempimenti contabili di cui al citato art. 175 del decreto
legislativo n. 267 del 2000;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Nei comuni indicati dall’art. 1 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, i termini previsti dall’art. 175 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 sono prorogati al 31 dicembre 2009.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=284&redaz=09A14513&tmstp=1260201007985

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