Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
F.G. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Pistoia, in data 10 luglio 2010, con la quale è stata revocata la misura degli arresti domiciliari nei confronti dello stesso F. con il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere.
Osserva la Corte, preliminarmente, che, in questo caso, l’impugnazione non riguarda l’ordinanza genetica, bensì il provvedimento di modifica della misura. Conseguentemente il gravame previsto dalla legge contro di essa è soltanto l’appello avanti il Tribunale indicato nell’art. 309 c.p.p., comma 7 e art. 310 c.p.p., comma 2 e non il ricorso per cassazione (v. Cass., sez. 6, 15 gennaio 1991, n. 70).
Il ricorso per cassazione deve essere quindi convertito in appello ai sensi dell’art. 580 c.p.p..
Trattandosi di provvedimento cui non consegue la remissione in libertà del detenuto, occorre provvedere ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
Manda alla Cancelleria di provvedere ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.