Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 17 giugno 2010, rigettava l’appello proposto da A.A. avverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale, emesso il 5 marzo 2010, di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, successivamente alla condanna pronunciata il 26 febbraio 2010, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione, nei confronti della stessa A. per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, con l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, il quale rileva che gli arresti domiciliari erano stati concessi successivamente all’entrata in vigore del D.L. 23 marzo 2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38, che, riformando l’art. 275 c.p.p., impone l’obbligo dell’applicazione della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza anche per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, con la conseguenza che la concessione degli arresti domiciliari doveva ritenersi coperta da giudicato cautelare e che l’unica condizione legittimante la sostituzione della misura cautelare in atto doveva essere l’effettivo aggravamento delle esigenze cautelari e non le esigenze presunte di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3. D’altro canto, rileva ancora il ricorrente, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado sarebbe un dato assolutamente neutro se non accompagnato da elementi concreti dai quali trarre l’aggravamento delle esigenze cautelari.
Motivi della decisione
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già chiarito che la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sè fatto nuovo che legittima l’emissione di una misura cautelare personale non preclusa da un giudicato cautelare formatosi prima di tale atto e costituisce inoltre, quando sia relativo ad uno dei reati di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia cautelare in carcere (Sez. 1, 11 dicembre 2008 – 30 marzo 2009, n. 13904, Genovese, rv. 243129; Sez. 6, 12 marzo 2003, n. 30582, Zavettieri, rv. 226103). Nel caso di specie, il G.I.P. sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere accogliendo una specifica richiesta del p.m. e il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, non si limita a rilevare la operatività della presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3, ma si esprime sulla insussistenza di utili elementi idonei a vincere la suddetta presunzione, in considerazione dell’"indiscusso ruolo di partecipe ricoperto nell’ambito dell’associazione criminosa in parola e l’incondizionata disponibilità manifestata dall’istante nello svolgimento dell’attività illecita propria del sodalizio di riferimento", così da far ritenere "l’assenza di ogni serio intendimento di modificare il proprio stile di vita".
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario, affinchè provveda a quanto previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
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