T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-02-2011, n. 1049

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con cui il questore di Roma gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno. Nel corpo del provvedimento si legge che la motivazione del diniego è, ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6 del d.lgs. 286/1998, l’assenza dei requisiti prescritti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno ad alcun titolo. In particolare, non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione della l. 390/1992, la quale consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari a cittadini della ex Iugoslavia entrati in Italia dopo il 1° giugno 1991, mentre il ricorrente sarebbe entrato in Italia il 3.2.1990 e segnalato sul territorio nazionale, con altro nome, in data 5.1.1991.

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta in sostanza la violazione del giudicato, in quanto analogo provvedimento era stato annullato dal TAR, II sez., con la sent. del 6.7.2006, nonché la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/90 e il difetto di istruttoria.

L’avvocatura dello Stato non si è costituta.

Con ordinanza del 29.7.2009 è stata concessa la richiesta tutela cautelare.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto esso va accolto per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tar n. 6462/2006 con la quale è stato annullato un precedente provvedimento di diniego di permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente, fondato sulle stesse ragioni richiamate dal questore nel provvedimento oggetto della presente impugnazione, ovvero la presenza del ricorrente in Italia dal 3 febbraio 1990 e dunque prima della data del 1 giugno 1990. Nel corso di quel giudizio il Tar aveva chiesto alla amministrazione, con più ordinanze istruttorie, di produrre documentazione al fine di comprovare tale assunto. Non avendo l’amministrazione mai ottemperato, il tribunale aveva accolto il ricorso e annullato il provvedimento in quella sede impugnato.

L’intervenuta formazione del giudicato sulla vicenda, ad avviso del collegio, non consente alla amministrazione di reiterare la medesima motivazione, già ritenuta inidonea dal TAR, per un nuovo provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno.

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il Decreto del Questore di diniego di rinnovo del permesso del 22.04.2009.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

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