T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 04-02-2011, n. 356

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 14 aprile 2009 e depositato il 15 maggio successivo, la ricorrente ha impugnato i 2 provvedimenti di revoca di Autorizzazione e diffida alla immediata rimozione, relativi alla installazione di Cartelli Pubblicitari, entrambi datati 12 febbraio 2009 (e privi di numero di protocollo) a firma del Direttore del Servizio Trasporti e Viabilità della Provincia di Milano, notificati in data 20 febbraio 2009.

Avverso i predetti atti vengono dedotte le censure di violazione di legge in relazione agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10bis della legge n. 241 del 1990, di carenza e difetto di istruttoria.

La Provincia avrebbe omesso di adottare gli atti necessari affinché fosse garantita la partecipazione procedimentale della ricorrente in sede di emanazione degli atti gravati con il presente ricorso. Nemmeno il preavviso di rigetto, da intendere quale adempimento di carattere non puramente formale, sarebbe stato adottato, impedendo alla ricorrente la necessaria interlocuzione e costringendola a proporre ricorso giurisdizionale.

Inoltre viene eccepito l’eccesso di potere per erroneità e incongruità della motivazione.

I provvedimenti di revoca si fonderebbero sulla circostanza che non si sarebbe proceduto al pagamento del canone per l’anno 2008, pur non rivenendosi alcun obbligo di legge in tal senso, stante l’assenza di riferimenti normativi nei provvedimenti impugnati, o una specifica prescrizione negli atti autorizzativi revocati.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 721/2009 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Con la prima censura di ricorso si sostiene che sarebbero state violate le prescrizioni in relazione all’adozione dei provvedimenti amministrativi, sia in quanto non sarebbe stato comunicato l’avviso di avvio del procedimento alla ricorrente, sia per la mancata adozione del preavviso di rigetto.

2.1. La censura è infondata.

Nelle premesse dei provvedimenti impugnati si fa riferimento alle comunicazioni del Settore Tributi della Provincia, datati 10 febbraio 2009, con cui è stato comunicato il mancato pagamento del canone per l’anno 2008. Oltre a ciò, la Provincia di Milano, in sede di produzione documentale, ha segnalato come, in data 13 ottobre 2008, sia stato spedito alla ricorrente un sollecito di pagamento per il corrispettivo legato ai cartelli stradali (all. 4 della Provincia).

Pertanto, un procedimento amministrativo è stato avviato e la ricorrente ha avuto la possibilità di intervenire nello stesso e far valutare gli elementi in suo possesso.

2.2. Ciò determina il rigetto della censura.

3. Con la seconda censura si evidenzia come i provvedimenti di revoca si fonderebbero sulla circostanza che non si sarebbe proceduto al pagamento del canone per l’anno 2008, pur non rivenendosi alcun obbligo di legge in tal senso, oppure una specifica prescrizione negli atti autorizzativi revocati.

3.1. La doglianza non è meritevole di accoglimento.

A giustificazione della revoca, nel preambolo dei provvedimenti impugnati, si adduce il mancato pagamento del canone per l’anno 2008, come prescritto chiaramente in sede di rilascio delle autorizzazioni alla installazione dei cartelli stradali (all. 1 e 2 della Provincia). Infatti, nel preambolo delle predette autorizzazioni rilasciate alla ricorrente, si evidenzia come il mancato pagamento di ogni annualità avrebbe comportato la revoca del’autorizzazione.

Non essendo contestata la circostanza del mancato adempimento delle proprie obbligazioni da parte della ricorrente, non può che rigettarsi anche tale censura.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia di Milano nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *