Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-02-2011) 10-02-2011, n. 4879 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Risulta agli atti che con sentenza in data 22 dicembre 2007, il G.U.P. di Catanzaro, previa separazione della relativa posizione procedimentale, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di C.V., C.D., C.L. F.A., M.G., D.M., Nonchè A.N., L.A., M.M., M.A., C.P., S.G., G.F., L. F., V.F., M.R., Ma.

G., M.S., Q.A.V., S.S., B.D., M.N., C. G., G.F., T.C.A. in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti con ampia formula terminativa, sempre per non aver commesso il fatto.

Avverso la sentenza del G.U.P. (così come avverso l’ordinanza pronunciata dal G.I.P.) in data 14 dicembre 2007 (sentenza che procedeva ai citati proscioglimenti principalmente per effetto dell’accoglimento di talune delle eccezioni di inutilizzabilità avanzate dalla difesa, relative sia a talune conversazioni registrate e trascritte in CD e cassette DAT, sia al materiale intercettivo afferente ai capi 1-45) proponeva appello il Pubblico Ministero presso la Direzione Distrettuale Antimafia chiedendo che la Corte annullasse e riformasse la sentenza in oggetto, disponendo – per l’effetto – il rinvio a giudizio di tutti gli imputati prosciolti dinanzi al Tribunale di Crotone per i reati di cui alla relativa richiesta di rinvio a giudizio.

L’appello del P.M. risulta testualmente proposto con l’espressione "nei confronti degli imputati e per i reati indicati nella richiesta di rinvio a giudizio (allegato n. 1)", con una formula che peraltro non elenca nominativamente i destinatari del gravame, da individuarsi quindi con rinvio al tenore della richiesta ex artt. 416 e segg. cod. proc. pen..

All’udienza del 22 maggio 2009, avanti la Corte di appello di Catanzaro, il Procuratore Generale sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 428 c.p.p. in relazione agli art. 3, 24, 111 e 112 Cost., nella parte in cui non era consentito l’appello del Pubblico Ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere.

La Corte distrettuale, con sentenza 22 maggio 2009 (intestata formalmente con solo riferimento agli imputati C.D., C. L.F.A., M.G., D. M., C.V.), dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ha qualificato come ricorso per Cassazione l’appello proposto dal Pubblico Ministero, avverso la sentenza 22 dicembre 2007 di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità, ed ha indicato nominativamente gli imputati nelle persone di: C.D., D.M., C. L.F.A., M.G., C.V., A.N., L.A., T.C.A., M. M., M.A., C.P., S.G., G.F., L.F., V.F., M. R., Ma.Gi., Q.A.V., S. S., B.D., M.N., C.G., G.F. e M.S..

1) la decisione dei G.U.P. in punto di inutilizzabilità.

Va preliminarmente premesso che nella specie si tratta di numerose ipotesi di corruzione e concussione oltre che dell’autonoma contestazione di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. concernenti una serie di condotte tenute da G.D. e dai suoi più stretti collaboratori durante la campagna elettorale per le elezioni regionali dell’aprile 2005 (ordinanza caut. pag. 481 e segg.).

Il G.U.P. con la sentenza 22 dicembre 2007 ha dichiarato l’inutilizzabilità, ai soli fini della presente decisione, delle conversazioni di cui ai CD n. 23 e 33, nonchè alla cassetta DAT (attesa l’impossibilità di assegnare termine alla difesa al fine di procedere all’ascolto dei CD e della cassetta indicati, previa riparazione, per quest’ultima, del nastro relativo al supporto magnetico originale), nonchè l’inutilizzabilità degli esiti dell’attività captativa, per violazione dei limiti edittali di cui all’art. 266 cod. proc. pen. e per violazione delle statuizioni di cui all’art. 270 cod. proc. pen..

Circa i profili di inutilizzabilità degli esiti dell’attività captativa, per violazione dei limiti edittali di cui all’art. 266 cod. proc. pen., nonchè per violazione delle statuizioni di cui all’art. 270 cod. proc. pen., il G.U.P., richiamati i canoni affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n 366/1991, ha evidenziato il principio che l’utilizzazione in giudizio come elementi di prova delle informazioni raccolte con le intercettazioni, legittimamente disposte nell’ambito di un processo, debba essere circoscritta alle informazioni strettamente rilevanti al processo stesso; se così non fosse, l’utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l’intervento del giudice richiesto dall’art. 15 Cost., in una inammissibile autorizzazione in bianco.

Su tali premesse il G.U.P. ha delimitato l’area semantica espressa dal sintagma "diverso procedimento" chiarendo:

a) che la diversità di procedimento assume rilievo di carattere sostanziale e non può essere ricollegata a dati puramente formali quali la materiale distinzione dell’incarto o il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato (Cass., Sez. 2, 2 marzo 2004, n. 9579, r.v. 228384);

b) che nel concetto di diverso procedimento non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto (Cass., Sez. 1^, 26 novembre 2004, n. 46075 r.v. 230505);

c) che il tema è stato ampliamente illustrato dalla difesa e, prima ancora, dal G.I.P. nel provvedimento decisorio dell’incidente cautelare, ove si era affermato che "le intercettazioni non potranno essere utilizzate per provare la sussistenza dei reati di cui ai capi 1-45, trattandosi di fatti collegati in maniera del tutto occasionale a quelli che avevano dato origine alle intercettazioni e, comunque non legati da vicoli di connessione o da ragioni oggettive di collegamento …" (Ordinanza caut. Pag. 103);

d) che, aderendo alla decisione di questa sezione 4942/2004 (r.v.

229999), laddove nell’ambito di intercettazioni, consentite per determinati reati, emergono indizi di colpevolezza a carico di terzi, per reati in relazione ai quali le intercettazioni stesse non erano consentite (e quindi non erano utilizzabili) tali intercettazioni non possono costituire il presupposto per l’incriminazione del terzo;

e) che le limitazioni probatorie di cui all’art. 270 c.p.p. non valgono allorquando la comunicazione intercettata costituisce essa stessa condotta delittuosa (si cita in proposito r.v. 225610):

peraltro tale regola non può essere applicata quando la comunicazione intercettata rappresenta solo un frammento della condotta delittuosa, non esaurendosi la fattispecie criminosa con le conversazioni stesse (si cita in termini: sezione 6, 25128/2005 r.v.

232255);

f) che, laddove così non fosse (come rilevato dalla sentenza 25128/2005 di questa sezione), la norma in oggetto ( art. 266 c.p.p., comma 1, lett. a)) sarebbe surrettiziamente e facilmente aggirabile attraverso l’istituto della connessione, con grave pregiudizio degli interessi sostanziali tutelati dall’art. 266 c.p.p., il quale intende porre un limite alla interferenza nella libertà e segretezza delle comunicazioni in conformità dell’art. 15 Cost.. Sulla base di tali considerazioni il G.U.P. ha concluso:

1) per la declaratoria di inutilizzabilita delle conversazioni captate ai fini di cui ai capi 1-45, ad eccezione di quelle che possono considerarsi esse stesse corpo del reato, sempre che la conversazione captata non costituisca soltanto un segmento della condotta;

2) per l’inutilizzabilità in ogni caso delle intercettazioni- captazioni ai fini della prova del reato di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86. 2) i motivi di impugnazione del P.M..

Il P.M. distingue la sua impugnazione in due parti: nella prima esamina e contesta la ritenuta violazione delle statuizioni di cui all’art. 270 cod. proc. pen. e nella seconda si occupa delle posizioni di quattro imputati: C.D., C. L.F.A., D.M. e M.G..

2.1) le questioni sull’inutilizzabilità delle intercettazioni.

Il P.M. nel suo "appello", come già detto qualificato dalla Corte di appello di Catanzaro come "ricorso", rileva preliminarmente di non condividere le argomentazioni contenute nella sentenza del G.U.P. e nell’ordinanza del G.I.P. sotto il profilo dell’esatta applicazione dell’art. 270 c.p.p. con riguardo ai capi di imputazione di cui ai numeri da 1) a 45) della richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo il P.M., dalla lettura dei decreti autorizzativi e da quelli di proroga delle intercettazioni riguardanti i predetti capi di imputazione (peraltro non allegati al ricorso, e, quindi non presenti nel fascicolo nella disponibilità della Corte di legittimità) si ricaverebbe che è stato proprio il GIP ad autorizzare (anche le proroghe) non solo con riguardo ai reati afferenti fatti di criminalità organizzata, ma anche per tutti i reati che fino a quel momento erano emersi nel corso del predetto procedimento (tra i quali anche quelli di corruzione), come si desumerebbe dalla lettura dei decreti stessi laddove si fa riferimento al fatto che si procede, sia con riguardo all’art. 416 bis c.p.. sia ad "altri reati, rinviando alla parte motiva della richiesta, per l’individuazione delle condotte anche di corruzione). Osserva l’impugnazione:

a) che sarebbe stato irragionevole, oltre che diseconomico pretendere che, una volta emersi fatti di corruzione, e, richiesta per essi l’autorizzazione a intercettare, si fosse aperto altro procedimento, magari duplicando le intercettazioni sulle medesime utenze nell’ambito appunto di due procedimenti diversi;

b) che comunque, dalla lettura dei capi di imputazione, si desumerebbe che gli stessi sono aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e pertanto si inquadrano proprio nell’ambito dei fatti di criminalità organizzata per cui si procede e per i quali originava il procedimento, essendo dunque pienamente utilizzabili le intercettazioni anche per i fatti di corruzione aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7;

c) che secondo l’impostazione del Giudicante, nella nozione di procedimento diverso non rientrano i fatti strettamente connessi e collegati sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico rispetto al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto;

d) che in tale quadro le norme di riferimento vanno individuate negli artt. 12 e 371 c.p.p. che appunto definiscono normativamente il concetto di reato connesso e collegato;

e) che la contestazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 è espressa nelle imputazioni dei capi da 1) a 45) e che dal tenore di essa risulta che le condotte contestate sono state poste in essere in esecuzione del disegno criminoso del G.D., strumentale al procacciamento illecito di voti, dietro corrispettivo per la campagna elettorale regionale calabrese dell’anno 2005, al fine di accrescere il proprio consenso elettorale ed anche per ulteriormente favorire il programma criminoso della cosca descritta al capo a) nonchè al fine di mantenere e meglio onorare – se e una volta eletto le promesse illecite descritte negli altri capi di accusa: da ciò la presenza indiscutibile di un nesso teleologia) strettissimo tra i capi richiamati e quelli che li precedono;

In conclusione, per il P.M., una lettura complessiva delle imputazioni consentirebbe di affermare che ci si trova innanzi a capi di imputazione tra loro strettamente collegati, sia perchè si tratta di fatti commessi gli uni in occasione degli altri, sia perchè certamente la prova dei reati e delle relative circostanze influisce certamente sulla prova degli altri ( art. 371 c.p.p., comma 2, lett. h), sia perchè la prova di tutti i reati per cui si procede deriva dalle medesime fonti ( art. 371 c.p.p., comma 2, lett h)).

2.2) l’accusa associativa nella valutazione del G.U.P..

Il G.U.P. per la posizione dell’arch. C., nel valutare la sua condotta, ha ipotizzato che essa potesse essere teoricamente ascritta ad un concorso esterno, ma ha escluso la consapevolezza, in capo all’accusato, di essere un elemento funzionale alla organizzazione criminale e mafiosa dei M. della quale egli ignorava l’esistenza.

Stessa conclusione è assunta per C.L., per il quale gli elementi acquisiti sono stati ritenuti insufficienti per provare un suo inserimento organico nel sodalizio ed altrettanto inadeguati per integrare un’ipotesi di concorso esterno.

Quanto al D., si è escluso che lo stesso sapesse della commistione di interessi con l’associazione del capo a), in relazione alla sua attività di sostegno alla candidatura del Gallo, nella campagna elettorale del 2005, con la conclusione della sua estraneità alle dinamiche ed agli interessi dell’associazione.

Per il M.. presidente del consorzio di bonifica di Crotone, escluso un suo inserimento organico nel sodalizio, il G.U.P. ha del pari negato la sussistenza di un concorso esterno, mancando la prova neppure per indizi che egli fosse consapevole della "occupazione" di Praialonga da parte del sodalizio mafioso che si occultava dietro la parvenza di legalità di una amministrazione condominiale.

2.3) le posizioni di C.D., C.L., D.M. e M.G. nell’impugnazione del P.M..

Il P.M., nell’esame del merito delle posizioni di tali accusati, nell’osservare che il G.U.P. ha riportato le argomentazioni prospettate del G.I.P. nel corso dell’ordinanza cautelare e le ha fatte proprie, condividendole, e così escludendo la partecipazione organica dei quattro imputati all’associazione mafiosa dei M., senza peraltro nulla dire in ordine a un loro concorso esterno nella predetta associazione mafiosa.

Secondo l’impugnazione, il G.U.P., sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale "ben avrebbe potuto motivare in modo esplicito sulla circostanza che gli elementi di fatto contestati (pur in assenza di una contestazione espressa di partecipazione all’associazione mafiosa) potevano far ritenere sussistente a carico dei predetti imputati una condotta di concorso esterno, con la conseguenza che il G.U.P. avrebbe dovuto riqualificare la condotta di reato contestata e in questo caso o rinviando a giudizio per il delitto p. e p. dagli artt 110 e 416 bis c.p. (previa riqualificazione del fatto e magari sollecitando il P.M. ad attivarsi ai sensi dell’art. 423 c.p.p.), ovvero procedendo alla restituzione degli atti al P.M..

RITENUTO IN DIRITTO Va preliminarmente premesso, avuto riguardo alla genesi dell’impugnazione e correlativamente a quanto avviene nell’inverso caso in tema di giudizio abbreviato, che, allorquando l’imputato propone appello contro la sentenza di condanna, ed il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero si converte in appello (Cass. pen. sez. Sez. 6, 42694/2008 v. 241872), anche nel caso di appello del P.M. qualificato dal giudice di secondo grado come ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve sindacare l’ammissibilità della impugnazione secondo i parametri dell’art. 606 cod. proc. pen., con la naturale conseguenza che i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità e con l’ulteriore conseguenza che l’impugnazione deve rispettare la regola della autosufficienza dell’atto.

Tanto premesso, sono note le questioni che attengono alle tematiche dei limiti all’accesso agli atti e l’autosufficienza del ricorso.

Innanzitutto, quanto all’accesso agli atti (che devono comunque essere specificamente indicati), il giudice di legittimità non deve essere costretto alla ricerca di quegli atti che confermerebbero la tesi del ricorrente, considerato che è onere di chi impugna indicare quale sia l’atto da cui risulta il vizio (Cass. pen. sez. 4^, 20245/2006, Francia).

Tale onere inoltre non è esaurito dalla specificità dei motivi di ricorso, perchè esso implica anche la necessità di integrale esposizione o di fedele riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, ovvero l’allegazione di copia degli atti, ovvero ancora la precisa identificazione della collocazione dell’atto nel fascicolo (Cass., sez. 6^, 22257/2006, 234721; sez. 1^, 20344/2006, rv. 234115; sez. 2^, 19584/2006), oppure l’allegazione dell’atto invalido e viziato al ricorso, od alternativamente la verificare che sia contenuto nel fascicolo trasmesso alla Corte (si veda Cass., sez. 4^, 11528/2003, rv. 227787).

Infine, alla indicazione degli atti come sopra precisata vanno correlate – sempre in modo specifico- le ragioni in base alle quali il contenuto di questi atti avrebbe dovuto imporre una diversa pronuncia (Cass. Pen. sez. 5^, 8096/2007,r.v. 235734).

Tali conclusioni evocano il principio della cd. "autosufficienza" del ricorso, formatosi nella giurisprudenza civile di legittimi anche prima della riforma del 2006 del giudizio civile in cassazione, ed è stato ritenuto applicabile anche al processo penale solo con opportune precisazioni e limitazioni.

Va chiarito poi che il divieto di accesso agli atti, pur attenuato, risulta indipendente dal principio di autosufficienza il quale riguarda infatti le regole per la formazione del ricorso, il cui tenore deve essere tale da consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del ricorso stesso con la trascrizione o la specifica indicazione degli atti, il cui contenuto è da solo sufficiente a "scardinare" l’impianto motivazionale del giudice di merito o con l’allegazione di questi atti al ricorso.

Invero, una volta soddisfatto, ad opera del ricorrente, il canone della autosufficienza, sarà compito del giudice di legittimità verificare l’esistenza degli atti nel fascicolo o la loro corrispondenza rispetto a quelli prodotti, oppure verificare comunque la loro esistenza nel caso, per es., si tratti di atti contenuti nel fascicolo del p.m. o del difensore che non sono entrati a far parte del fascicolo per il dibattimento e dalla cui produzione la parte non sia decaduta (si pensi alla produzione di un documento che il giudice del dibattimento abbia ritenuto irrilevante).

Orbene, nella vicenda, l’impugnazione del P.M. – nata come appello – non ha tenuto conto dei limiti e dei compiti del giudice di legittimità, ben diversi da quelli del giudice dell’appello, il quale dispone dell’intero incarto processuale e pertanto il suo ricorso va considerato inammissibile.

Conclusione questa sostenuta:

1) dalla mancata allegazione dei decreti in contestazione;

2) dall’assente indicazione del valore probatorio degli stessi con riferimento specifico ad ogni accusato prosciolto;

3) dalla omessa considerazione, quanto agli accusati del reato associativo, della concreta argomentazione utilizzata dal G.U.P. e della specifica adeguata giustificazione offerta per ciò che attiene alla tematica dell’ipotizzato e non sostenibile concorso esterno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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