Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 22 gennaio 2010, riformava parzialmente, riducendo la pena, la decisione del G.I.P. del Tribunale di La Spezia con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, X.H. e Z.J. erano stati condannati per i reati di cui all’art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 11 bis, L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 2, n. 8, e art. 4, n. 7, e art. 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5.
Avverso tale decisione entrambi proponevano ricorso per cassazione.
Con il primo motivo denunciavano la violazione degli art. 267 c.p.p., comma 1, e art. 271 c.p.p., in relazione alla utilizzabilità delle intercettazioni effettuate sulle utenze telefoniche in uso agli imputati, lamentando che dette operazioni erano state impiegate quale preventivo mezzo di ricerca di eventuali reati non ancora commessi e, pertanto, al di fuori delle condizioni di legge.
Con un secondo motivo di ricorso lamentavano l’inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, ed il vizio di motivazione in relazione alla esclusione dell’assorbimento di tale reato con quello di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
Osservavano, a tale proposito, che i reati menzionati erano in evidente rapporto di sussidiarietà come evidenziato dalla presenza della clausola di riserva ("salvo che il fatto non costituisca più grave reato") contenuta nel comma quinto del menzionato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12.
Con il terzo motivo rilevavano il vizio di motivazione in relazione alla negata concessione della sospensione condizionale ed alla mancata conversione della pena con la corrispondente sanzione sostitutiva ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 53 e ss..
Insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Con riferimento alla denunciata inosservanza delle disposizioni in tema di intercettazioni, va rilevato che la Corte territoriale ha fatto buon uso dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali per l’espletamento delle operazioni tecniche di intercettazione i requisiti necessari sono la indispensabilità ai fini delle indagini e la sussistenza dei gravi indizi di reato.
In ordine alla sussistenza di questi ultimi, in particolare, si è precisato che gli stessi sono ravvisabili nella seria probabilità dell’avvenuta consumazione di un reato desumibile da una sommaria ricognizione degli elementi disponibili e non "in senso probatorio ossia come valutazione del fondamento dell’accusa" (Sez. 6^ n. 42178, 21 dicembre 2006,menzionata in sentenza. Il principio è stato recentemente ribadito in Sez. 6^ n. 10902,19 marzo 2010).
Ciò posto, si rileva come la Corte territoriale abbia dato ampia indicazione della sussistenza di tutti i presupposti per l’avvio delle operazioni tecniche di intercettazione, che erano state precedute da una intensa attività investigativa concretatasi non solo nell’analisi di tabulati telefonici, ma anche in attività di sopralluogo, acquisizione di informazioni e ricognizioni personali.
Sul punto, pertanto,, la decisione impugnata è del tutto immune da censure.
Altrettanto destituita di fondamento è la questione sollevata con il secondo motivo di ricorso.
Anche in questo caso giustamente i giudici del gravame hanno escluso che i reati contestati fossero in rapporto di sussidiarietà come preteso dai ricorrenti.
Come esattamente osservato dal giudice di merito, infatti, le due fattispecie hanno ad oggetto beni giuridici fra loro diversi e distinti, offendendo il primo il buon costume e la pubblica moralità ed il secondo punendo, invece, l’attività di colui che, approfittando della condizione di illegalità degli stranieri, ne favorisca la permanenza nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto da tale condizione. Ciò rende possibile il concorso tra le due fattispecie delittuose.
Per quanto riguarda, infine, il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della sostituzione della pena irrogata, anche sul punto il ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha infatti correttamente motivato evidenziando in modo coerente e privo di cedimenti logici le ragioni per le quali ha ritenuto di formulare una prognosi non favorevole di non recidività sulla base delle condizioni soggettive dei rei, caratterizzate dall’assenza di reddito e sulla mancanza di consapevolezza del disvalore dei reati commessi evidentemente desunta dal complessivo quadro probatorio acquisito nel corso del giudizio.
Tale valutazione risulta pertanto effettuata nel rispetto dei criteri indicati dall’art. 164 c.p., che rinvia alle circostanze indicate nel precedente art. 133.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto riguarda la valutazione della insussistenza dei presupposti per l’adozione di sanzioni sostitutive anch’essa legata agli indici individuati dall’art. 133 c.p..
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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