REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2009, n. 9

Regolamento regionale recante «Ulteriori adeguamenti del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 12-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 30 luglio 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Visti i regolamenti regionali 29 ottobre 2007, n. 10/R, 28 dicembre 2007, n. 12/R, 19 maggio 2008, n. 8/R, 22 dicembre 2008, n. 19/R, 23 febbraio 2009, n. 2/R; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 69-11 del 28 luglio 2009 E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Sostituzione del comma 1 dell’art. 4 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R 1. Il comma 1 dell’art. 4 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, e’ sostituito dal seguente: «1. Le aziende che producono in un anno un quantitativo superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti zootecnici e gli allevamenti intensivi sono tenuti alla presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all’art. 3 e con le modalita’ previste per la stessa, di un piano di utilizzazione agronomica completo redatto secondo le indicazioni operative definite con deliberazione della giunta regionale, sulla base dei principi e dei criteri di cui all’allegato II, parte B. In alternativa al deposito presso il fascicolo aziendale, copia cartacea firmata in originale del Piano di utilizzazione agronomica puo’ essere inviata alla provincia competente entro quindici giorni dalla trasmissione informatica del medesimo; in tal caso copia dello stesso deve essere conservata in azienda.».

Art. 2

Sostituzione del comma 2 dell’art. 32 del regolamento regionale 29
ottobre 2007, n. 10/R

1. Il comma 2 dell’art. 32 del regolamento regionale 10/R/2007,
come sostituito dall’art. 4 del regolamento regionale 19 maggio 2008,
n. 8/R, e’ sostituito dal seguente:
«2. Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il piano di
utilizzazione agronomica di,cui all’art. 4 entro il 15 novembre 2009,
tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione
Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria
situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente
regolamento.».

Art. 3

Urgenza

1. Il presente regolamento e’ dichiarato urgente ai sensi
dell’art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Torino, 28 luglio 2009.

BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=48&redaz=009R0712&tmstp=1260865246975

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