Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata del giudizio, ai sensi degli artt. 55 e 60 del D.Lvo n. 104/2010, e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti.
Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione per gli accertamenti sanitari per il reclutamento di 1152 carabinieri effettivi in ferma quadriennale. La commissione, all’esito dell’accertamento sanitario, ha riscontrato il ricorrente affetto da "Alterazioni acquisite della cute (tatuaggi) regione pettorale destra, braccio destro, regione dorsale che per sedi e dimensioni determinano rilevanti alterazioni dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art.19 della D.T. 5/1272005).
Come seguono le censure dedotte in gravame:
a)la commissione non ha specificato, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza dei tatuaggi, valutati alla stregua dell’art. 10 del bando di concorso, determinava il giudizio di non idoneità all’arruolamento;
b)il giudizio non risulta sorretto da alcun accertamento sulla ricorrenza dei parametri normativamente indicati come causa di non idoneità (visibilità, alterazioni, deturpamenti, disdoro);
c)i tatuaggi sono collocati in zone coperte dal corpo non visibili e non risultano esteticamente sgradevoli o raccapriccianti e/o deturpanti.
Con ordinanza n. 163/2010 sono stati chiesti chiarimenti all’intimata amministrazione.
All’esito dell’incombente, il Collegio reputa il ricorso infondato.
Il Collegio osserva, innanzitutto, che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale bensì soltanto quelli che secondo la valutazione dell’amministrazione assumono una rilevanza tale da incidere negativamente – alla stregua del giudizio di valore – sugli aspetti di idoneità indicati nel bando e nella direttiva tecnica nonché incidenti sui profili sanitari, anche alla luce del Regolamento di disciplina militare.
Ciò premesso, consta in punto di fatto che il ricorrente si è presentato agli accertamenti sanitari con 4 tatuaggi: uno in regione pettorale destra raffigurante un simbolo giapponese di cm 8 x 8; uno sul deltoide e sul braccio destro raffigurante un elmo con MCMLXXXVII di cm 16,5 x 17; uno in regione dorsale raffigurante il TAO di cm 9 x 11; uno, infine, sul braccio sinistro raffigurante una stella di cm 3 x 2,5: quest’ultimo, però, ha chiarito l’amministrazione, non considerato nel giudizio di inidoneità.
La documentazione fotografica rende ragione sulla consistenza e dimensione dei tatuaggi che avvolgono la regione pettorale destra, il braccio destro e la regione dorsale.
Rileva, comunque, in via tranciante la circostanza che il contestato giudizio è stato reso ai sensi dell’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005.
La commissione ha ritenuto – secondo un giudizio di discrezionalità tecnica insindacabile sul piano della relazionabilità del fatto (tatuaggio) alla norma (art. 19, D.M. 5/12/2005) – che siffatta alterazione, indipendentemente dalla sua cronicità, fosse tale da determinare una rilevante alterazione fisiognomica.
La consistenza/rilevanza dell’alterazione sconta un giudizio di valore che il Collego – alla stregua anche della documentazione fotografica – reputa adeguatamente motivato e, perciò, immune da macroscopici vizi di logicità e travisamento dei fatti.
Non è dubbio che forme di eccentricità o di ricercatezza nei tatuaggi stridano con l’immagine di sobrietà dell’Arma (cfr art. 18 del Regolamento di disciplina militare);
La contestata esclusione è stata adottata sul presupposto di una rilevata alterazione della cute.
La cennata alterazione è riconducibile alle ipotesi di cui all’art.19 della Direttiva del 19.4.2000: recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa di inidoneità al servizio militare;
Nel caso di specie, vi è stata indubbiamente un’infiltrazione patologica di sostanze chimiche nel derma dell’interessato: con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i "riflessi fisiognomici" menzionati dalla normativa di settore) sull’epidermide e sull’ipoderma.
L’art 19 della direttiva tecnica 5/12/2005 non considera la "cronicità" come il comune denominatore di ogni alterazione ma pone la stessa in alternativa alle "rilevanti alterazioni funzionali e fisiognomiche"; tanto lo si evince, in via di interpretazione logicosistematica, dalla disgiuntiva "o" inserita nel periodo nonché dalla "virgola" che segue immediatamente al soggetto della frase (Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche…).
Per realizzare un tatuaggio, si usano sostanze di cui è nota la natura cancerogenetica; tali sostanze possono – in particolare – stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute ed, in soggetti predisposti (pur in assenza di precedenti, ed evidenti, manifestazioni cliniche), provocare la comparsa di malattie dermatologiche: quali la psoriasi e le dermatiti eczematose. In letteratura, sono riportati casi di correlazione statistica tra l’esecuzione di tatuaggi e il manifestarsi di una sarcoidosi: ovvero di uno pseudo linfoma.
Giammai l’intimata amministrazione – pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la menzionata Direttiva è espressamente richiamata) – avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione del genere considerato (congruamente motivata: e adottata, più in generale, all’esito di una procedura in cui non è data riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio di forma).
L’impugnato giudizio sanitario non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo.
Esso è, in ogni caso, espressione di discrezionalità tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti di cui si è testé fatto cenno.
In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto mentre le spese di processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.