Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 6321 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, S.K., in proprio e nella sua qualità di procuratrice di J.E., J. L. e B.D., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Perugia 05-11-2007, che aveva rigettato la domanda della ricorrente nei confronti del Ministero della Giustizia, volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in quanto mancava la relativa procura speciale. Resiste con controricorso il Ministero.
Motivi della decisione

Il ricorso va rigettato, quanto alla qualità della ricorrente di procuratrice di altri soggetti, mancando, agli atti, la relativa procura speciale, e non rilevando al riguardo l’eventuale produzione nel giudizio presupposto.

Quanto alla posizione della ricorrente in proprio, il ricorso appare privo di autosufficienza (e dunque in punto inammissibile): la ricorrente non chiarisce in quale misura e per quale quota essa agisca in proprio e nella qualità di procuratrice di altri eredi.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 905,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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