Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-01-2011) 10-02-2011, n. 4852

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 10.9.2010, il Tribunale della Libertà di Napoli rigettava l’istanza d. riesame proposta da M.R. avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal gip dello stesso Tribunale il 31.8.2010 per il reato di tentata rapina in concorso, a seguito della convalida dell’arresto in flagranza del medesimo indagato.

L’interessato impugnava l’ordinanza davanti alla Corte territoriale di Napoli qualificando l’atto come appello, ma la Corte di merito, correttamente riqualificando il gravame, lo conveniva in ricorso per Cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte. Considerando che l’impugnazione originaria era stata proposta senza il corredo di motivi, non resta peraltro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto dell’art. 591 c.p.p., lett. C e E, art. 581 c.p.p., lett. C. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00; manda al Cancelliere per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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