Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
P.A. ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Catania, in data 10.4.2010, con cui veniva dichiarata inammissibile l’opposizione da lui proposta al decreto penale di condanna, emesso il 26.10.2010.
Tale pronuncia era fondata sul rilievo che l’opposizione era stata presentata "dal difensore di ufficio non munito di procura speciale".
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione dell’art. 461 c.p.p., posto che, secondo l’orientamento prevalente della S.C., anche il difensore di ufficio sarebbe legittimato a proporre l’opposizione al decreto penale di condanna, senza necessità di mandato speciale. Il ricorso è fondato.
L’art. 461 c.p.p., comma 1 prevede la facoltà di proporre opposizione all’interessato ed al "difensore eventualmente nominato", senza alcuna specificazione sull’origine di tale nomina; una interpretazione limitativa della norma, nel senso indicato nell’ordinanza impugnata, non è, quindi, giustificata in quanto nessuna norma impone che il difensore, per proporre opposizione, debba essere munito di procura speciale; peraltro non è altrimenti spiegabile l’obbligo previsto dalla legge processuale di notificare allo stesso difensore il decreto penale (Cass. n. 46164/2008), come pure rilevato nella pronuncia della Corte Costituzionale (n. 504/2000) che ha ritenuto "non condivisibili le argomentazioni circa la mancanza di legittimazione del difensore nominato di ufficio a proporre opposizione", stante la modifica dell’art. 460 c.p.p. che ha introdotto l’obbligo di notificazione del decreto con L. n. 60 del 2001.
Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato, con trasmissione degli atti al GIP presso il Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP presso il Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
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