T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-02-2011, n. 1130 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, Finanziere Scelto in servizio presso il Comando Regionale della Calabria – Compagnia di Reggio Calabria, all’esito del periodo di specifico addestramento, conseguiva nell’anno 1999 la c.d. "specializzazione ATP.I." (Antiterrorismo e Pronto Impiego).

Nel gennaio 2003 veniva avviato alla frequenza del 17° Corso di aggiornamento per il personale specializzato ATP.I., al termine del quale risultava "non idoneo" nella prova pratica di tecnica e teoria dell’addestramento al tiro.

Conseguentemente veniva avviato, nei suoi confronti, un procedimento amministrativo volto all’"esonero d’autorità" dalla specializzazione e dall’abilitazione.

A seguito di tale procedura, in data 30.4.2003 il ricorrente chiedeva all’Amministrazione di soprassedere dall’esonero, rappresentando di aver dimostrato, nel concreto esercizio delle mansioni svolte, obiettive e sufficienti capacità professionali (anche nello specifico uso delle armi) e potenzialità.

In ragione del considerevole numero di militari risultati "non idonei" al termine del corso in questione, l’Amministrazione si determinava nel senso di organizzare un corso straordinario di recupero al quale il ricorrente veniva ammesso unitamente ai colleghi.

Cionondimeno anche all’esito di tale corso straordinario, il ricorrente risultava "non idoneo al mantenimento della specializzazione" a causa di evidenti carenze inerenti l’uso delle armi.

Per quanto sopra, con determinazione n.124149 del 19.4.2004, a firma del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, l’Amministrazione disponeva l’"esonero d’autorità" del ricorrente dalla specializzazione in questione.

Con il ricorso in esame il ricorrente lo ha impugnato, e ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con ulteriori atti difensivi entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni ed eccezioni.

Infine, all’udienza del 17 dicembre 2010, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto dei presupposti e violazione dell’art.97 della Costituzione, deducendo:

che l’esonero è intervenuto dopo un lungo lasso di tempo trascorso dall’accertamento dell’inidoneità, e cioè dopo il suo reiterato impiego in funzioni che implicano l’uso delle armi;

e che ciò dimostra, per un verso, la sua concreta e sufficiente idoneità all’espletamento delle funzioni in questione, e, per altro verso, la contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione e la sommarietà ed incongruità della valutazione (il cui esito risulterebbe smentito dai fatti).

La doglianza non merita accoglimento.

La circostanza che l’Amministrazione non abbia immediatamente adottato l’atto di esonero e che lo stesso sia sopravvenuto dopo un certo lasso di tempo dall’accertamento dell’inidoneità, costituisce di certo una "pecca" che evidenzia una sua patologica lentezza nel provvedere (e, per certi aspetti, una carenza di efficienza), ma non dimostra affatto che il ricorrente sia in concreto idoneo all’uso delle armi e che meriti di mantenere la specializzazione.

D’altra parte il ricorrente non ha spiegato la ragione per la quale – né ha indicato la norma specifica in forza della quale – l’Amministrazione avrebbe "consumato" il potere di provvedere.

E la circostanza che non lo abbia fatto subìto, non significa che sia (o che debba essere considerata) esonerata dall’obbligo di farlo.

Ed invero l’inerzia dell’Amministrazione di fronte alla necessità di adottare provvedimenti volti ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone, non affievolisce il suo potere di provvedere (ed anzi determina la necessità di farlo con la massima celerità, proprio per colmare il ritardo), né determina alcun consolidamento della posizione del soggetto provocatore della situazione di pericolo.

Nella fattispecie per cui è causa, è accaduto che per ben due volte il ricorrente è stato ritenuto – da competenti organi tecnici – inidoneo al concreto uso delle armi, sicchè è evidente che fino a quando non intervenga una valutazione opposta, la necessità di esonerarlo dalle mansioni che implicano la predetta abilità rimane una esigenza attuale ed improrogabile; e che la circostanza di non aver provveduto in tal senso – in conformità all’interesse pubblico alla tutela della sicurezza e della incolumità – non può essere considerata alla stregua di un atto sanante.

1.2. Con il secondo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell’art.97 della Costituzione ed eccesso di potere per violazione della circolare n.770 del 1999 del Comando Generale della Guardia di Finanza, deducendo che l’Amministrazione ha omesso di organizzare i previsti turni bimestrali di addestramento al tiro e che pertanto gli effetti di tale disfunzione organizzativa non possono esser fatti ricadere su di lui.

La doglianza non può essere condivisa.

E’ agevole osservare, al riguardo:

– che l’interesse particolare del ricorrente a conservare le funzioni per cui è causa non giustifica il mantenimento di una situazione di accertata inidoneità;

– e che la soluzione prospettata dal ricorrente, consistente nel proposto annullamento del provvedimento che lo esonera dall’uso delle armi (e cioè da mansioni che non è attualmente in grado di esercitare), determinerebbe una disfunzione amministrativa (consistente nel mantenimento di una situazione di pericolo) ben peggiore di quella (consistente nella ritardata od omessa organizzazione dei turni di addestramento al tiro) da lui lamentata.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *