Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Che la ricorrente, proprietaria di alcuni capannoni in Roma, chiedeva al Comune ed otteneva il mutamento di destinazione d’uso da industriale a commerciale, corrispondendo gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione chiesti dall’Ufficio Speciale Condono Edilizio, ma ritenendo eccessivi tali importi, ne chiedeva poi la parziale restituzione;
Che il Comune, a parziale riconoscimento del debito, apriva d’ufficio un procedimento di riesame in relazione a ciascun procedimento concessorio, senza peraltro giungere ad un provvedimento finale di quantificazione degli oneri dovuti;
Che la ricorrente, dopo aver inutilmente diffidato l’Amministrazione, proponeva ricorso contro il silenzio inadempimento, riferito al rifiuto di concludere la procedura, avviata d’ufficio, di riesame della quantificazione degli oneri dovuti;
Che con sentenza n. 7276 del 25 marzo 2010 questo TAR, II Sezione Bis, definiva la questione,
respingendo l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune (essendo in realtà il ricorso diretto a far valere l’illegittimità di un comportamento omissivo dell’Amministrazione, e non ad ottenere la diretta quantificazione di un diritto di credito vantato nei suoi confronti) ed accogliendo il ricorso a spese compensate;
Che ne conseguiva l’obbligo del Comune di definire senza indugio la procedura di riesame, attivando e concludendo con la massima celerità le attività istruttorie necessarie;
Che, secondo quanto prospettato dalla ricorrente e non contraddetto sul punto dall’Amministrazione il Comune non ha finora ottemperato e che occorre pertanto, in accoglimento dell’istanza della ricorrente, procedere alla nomina di un commissario ad acta, che dovrà concludere in nome e per conto dell’Amministrazione il procedimento, che non comporta particolari profili di discrezionalità né particolari esperimenti istruttori, trattandosi di attività dovuta previa comparazione di due poste contabili oggettivamente quantificate o quantificabili, liquidando in favore della ricorrente l’eventuale eccedenza d’importo corrisposta, il tutto previo accertamento che alla modifica di destinazione catastale disposta dall’UTE nel 2009 fosse estranea la conforme ma abusiva destinazione già impressa dalla ricorrente ai manufatti, che, come statuito dalla predetta sentenza, non potrebbe ricevere per tale via alcuna tutela in quanto contra jus;
Che le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate mentre quelle relative all’operato del nominato commissario devono fin d’ora poste a carico dell’Amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
Non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’istanza di parte ricorrente in data 25.6.2010 e, per l’effetto, nomina quale commissario ad acta l’Architetto Chiara Mirra, via M. D’Agostini 8, Fiumicino, affinchè provveda nei termini indicati in motivazione entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa dalla notifica a cura di parte della presente sentenza
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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