Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26.10.2009, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di G.A. e confermava l’ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa dallo stesso Tribunale in data 15.10.2009.
Il G. era indagato, unitamente a Ga.Di.Ge.Sa. in ordine al reato previsto e punito dall’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2 per avere illecitamente detenuto kg. 20 circa di sostanza stupefacente di tipo hashish.
Avverso la sopra indicata ordinanza presentava ricorso per Cassazione G.A. a mezzo del suo difensore e concludeva chiedendone l’annullamento con ogni conseguenza di legge.
Motivi della decisione
Il ricorrente censurava l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma per i seguenti motivi:
1) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p. lett. c). Secondo il ricorrente erroneamente l’ordinanza impugnata gli aveva attribuito un ruolo partecipativo nel reato di cui sopra, in quanto egli si trovava soltanto in compagnia del Ga.Di.Ge.Sa. mentre costui riponeva il borsone contenente l’hashish nell’autovettura Fiat punto, ma non era assolutamente a conoscenza del contenuto del predetto borsone. Egli quindi non aveva mai toccato la sostanza stupefacente e non aveva partecipato alla condotta criminosa. Il Tribunale del riesame inoltre aveva omesso di valutare l’interrogatorio di garanzia del coimputato Ga., che aveva sostanzialmente ammesso la propria responsabilità e aveva scagionato il G..
2) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Secondo il G. l’ordinanza impugnata aveva interpretato in maniera erronea l’art. 273 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, in quanto si trattava di sostanza illecita del peso lordo pari a circa 20 chilogrammi, ma pari a soli 3 chilogrammi di principio attivo. Secondo la difesa del ricorrente invece gli elementi che assumono rilievo ai fini della gravità del reato e, in particolare,ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, devono essere valutati sulla base della effettiva rilevanza del pericolo per la salute pubblica che si determina con l’immissione nel mercato di una tale quantità di stupefacente, ovvero della sua capacità di soddisfare, per un notevole periodo di tempo, le esigenze di un numero elevato di tossicodipendenti.
OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che il primo motivo di ricorso è palesemente infondato in quanto ripropone questioni di merito a cui il provvedimento impugnato ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.
Nel provvedimento oggetto di ricorso è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a confermare l’ordinanza impugnata. Il Tribunale del Riesame di Roma evidenzia infatti, con congrua e logica motivazione, le ragioni per cui la detenzione del borsone e quindi dell’hashish in esso contenuto debba essere ricondotta anche all’odierno ricorrente, oltre che al Ga.Di.
G., in considerazione sia della presenza del primo nel momento in cui il Ga. riponeva il borsone contenente la droga nell’autovettura Fiat Punto, sia del fatto che, dopo tale operazione, entrambi gli imputati si allontanavano a bordo di altra autovettura condotta appunto dal G.. Rileva poi giustamente il Tribunale come tali modalità di commissione del reato siano indicative di una particolare e non comune propensione del G. alla commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede e che pertanto sussiste il concreto ed attuale pericolo che egli, verificandosene l’occasione, possa ripetere tale condotta criminosa.
La misura della custodia in carcere era quindi la sola idonea a tutelare tale esigenza di prevenzione speciale.
Per quanto riguarda il secondo motivo, si rileva che il Tribunale del riesame di Roma ha correttamente ritenuto sussistente l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 contestata sulla base del dato ponderale, dal momento che la quantità di hashish contenuto nel borsone sequestrato è risultata pari a circa 20 chilogrammi.
La difesa del G. contestava tali argomentazioni e menzionava la sentenza di questa Corte, sesta sezione, n. 20119 del 2 marzo 2010, secondo cui, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non possono di regola definirsi "ingenti" i quantitativi di droghe "pesanti" (ad es., eroina e cocaina) o "leggere" (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi. Tanto premesso, si rileva che la sopra indicata sentenza non costituisce giurisprudenza costante, ma solo una isolata pronuncia e che, inoltre, essendo stato il provvedimento impugnato emesso in sede cautelare, lo stesso, per quanto attiene ai gravi indizi di colpevolezza, trova comunque ampio supporto nelle circostanze di cui sopra evidenziate dal Tribunale del Riesame di Roma con riferimento alla inequivoca partecipazione del G. alla condotta delittuosa.
Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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