T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 07-02-2011, n. 206 Personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, insegnante di scuola elementare, con decreto ministeriale 3 giugno 1994, è stata collocata fuori ruolo per inidoneità psicofisica e, da quel momento, adibita a compiti diversi.

Una nuova visita del 21 giugno 2006 della Commissione medica di verifica di Milano ha confermato il giudizio precedentemente espresso di inidoneità fisica con utilizzazione dell’insegnante in altri compiti d’istituto, rilevando "stato d’ansia generalizzato con deflessione timica, ipertensione essenziale, poliartrosi, diabete mellito tipo II, insufficienza venosa cronica, gastrite cronica".

La ricorrente ha quindi impugnato il giudizio avanti la Commissione medica di seconda istanza di Padova la quale, svolta la visita il 12 ottobre 2006, ha confermato il giudizio espresso riscontrando "disturbo d’ansia con somatizzazioni, diabete mellito tipo II in trattamento, epatopatia cronica HCV correlata, obesità, poliartrosi", ritenendola non idonea in modo permanente all’insegnamento, ma idonea ad altri compiti d’istituto, con la specificazione che l’impiego ad altri compiti non avrebbe dovuto comportare un aumento dello stress psicofisico.

Il verbale che esprime il giudizio è impugnato con il ricorso in epigrafe con un unico ed articolato motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il difetto di motivazione, e l’illogicità manifesta.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con le censure proposte la ricorrente lamenta la contraddittorietà del giudizio medico perché la Commissione di seconda istanza, pur riconoscendo un aggravamento dello stato di salute, non ha dichiarato l’inidoneità assoluta al servizio, il difetto di motivazione per la mancata evidenziazione delle ragioni per le quali non è stata affermata l’inidoneità assoluta al servizio, e l’illogicità perché l’Amministrazione si è limitata a raccomandare cautela nell’impiego della ricorrente in altri compiti, senza tuttavia dare ulteriori indicazioni sulle mansioni che, in concreto, possono comportare un aumento della tensione emotiva.

Il ricorso è infondato.

Come chiarito dall’Amministrazione nelle proprie difese, è necessario prendere atto che, contrariamente a quanto dedotto, la commissione medica di seconda istanza non ha riscontrato un aggravamento delle condizioni fisiche della ricorrente, ma un miglioramento (risultante dagli esami clinici eseguiti presso l’ospedale di Melegnano, comprensivi di glicemia, funzionalità renale ed epatica che evidenziano un quadro sostanzialmente compatibile con l’età), e un quadro morboso preponderante correlato alla sfera psichica, incompatibile con l’insegnamento, ma compatibile con altre attività che non siano fonte di stress o non richiedano un particolare impegno intellettivo.

Sotto questo profilo il Collegio deve allora rilevare l’insussistenza del profilo di contraddittorietà denunciato nel ricorso.

Parimenti va respinta la censura di difetto di motivazione.

Sul punto deve infatti osservarsi che le valutazioni tecnico sanitarie effettuate dai collegi medici nei confronti dei pubblici dipendenti al fine di accertarne l’inidoneità, non necessitano di ulteriori particolari motivazioni, oltre a quelle contenute nel giudizio medico espresso, essendo sufficiente che, come è avvenuto nel caso di specie, dal verbale della visita medica risulti la compiutezza degli accertamenti svolti (cfr. Tar Piemonte, Sez. I, 25 luglio 2003, n. 1127; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 29 luglio 1993, n. 543).

Peraltro la valutazione della commissione medica costituisce espressione di discrezionalità tecnica, per la quale il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di irragionevolezza, incongruità, ovvero di travisamento o errore di fatto, e non può che arrestarsi qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti indizi di manifestata irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento, o qualora, come nel caso di specie, la parte ricorrente non alleghi almeno un principio di prova circa l’erroneità dei criteri tecnici impiegati, o elementi tali da giustificare una ripetizione delle indagini specialistiche (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7732; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2001, n. 3822).

La censura di difetto di motivazione deve pertanto essere respinta.

Quanto alla dedotta illogicità, consistente nella mancata dettagliata precisazione delle mansioni cui adibire la ricorrente, deve invece osservarsi che, come controdedotto dall’Amministrazione, la commissione medica deve limitarsi ad esprimere un giudizio di idoneità o meno al servizio indicando criteri generali, escludendo ad esempio, come avvenuto nel caso all’esame, l’attività di insegnamento e in genere le attività che comportino una continua esposizione a contatto con terzi, senza tuttavia ingerirsi in valutazioni concrete che spettano solo al datore di lavoro.

Anche questo profilo di censura deve pertanto essere respinto.

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Le peculiarità della controversia e della natura degli interessi coinvolti giustificano tuttavia l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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