Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6690 Contraddittorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.N. e C.P. propongono ricorso per cassazione, in base a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, l’appello da essi proposto contro la sentenza di primo grado, relativa a sinistro avvenuto il (OMISSIS), con cui A. G. e la Milano Assicurazioni S.p.A. erano stati condannati in solido al pagamento della somma di Euro 34.093,59.

Gli intimati non si sono costituiti.

Con ordinanza interlocutoria del 25/3-22/4/2010 la Corte, rilevata la mancanza dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta del ricorso all’ A., ordinava l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Motivi della decisione

1.- Il giudizio di cassazione va dichiarato estinto. I ricorrenti non hanno infatti provveduto all’integrazione del contraddittorio, disposta da questa Corte con ordinanza interlocutoria del 25/3- 22/4/10, ad essi comunicata il 3/5/10. 2.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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