Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-11-2010) 10-02-2011, n. 5051 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – C.A. ricorre avverso l’ordinanza in data 30 marzo 2010 con la quale il Tribunale di Brindisi ha respinto l’appello dalla stessa proposto, ex art. 322 bis c.p.p., avverso il decreto di sequestro dell’autovettura tg. (OMISSIS), di cui la stessa assume essere proprietaria, emesso nell’ambito del procedimento penale che vede la figlia L.P. indagata ex art. 110 c.p. e D.L. n. 285 del 1992, art. 9 ter.

Deduce la ricorrente l’illegittimità del sequestro, avendo esso avuto ad oggetto l’auto non di proprietà dell’indagata, bensì di essa ricorrente, persona del tutto estranea al reato.

2 – Il ricorso è infondato.

In realtà, a prescindere dalla circostanza, segnalata nel provvedimento impugnato, secondo cui il vincolo reale sull’autovettura in questione è stato annotato nel pubblico registro prima che ne fosse registrato l’acquisto da parte della C., che ne accampa la proprietà, v’è da dire che l’estraneità al reato della ricorrente, posta a fondamento del ricorso, non assume rilievo nel caso di specie, essendo stato il decreto adottato a fini probatori, in relazione ai quali la titolarità del bene in capo a persona estranea al reato non è di ostacolo al sequestro.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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