Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-03-2011, n. 6646 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

la Corte territoriale di Lecce respingeva l’appello proposto dal lavoratore in epigrafe,appartenente al personale ATA, già dipendente di ente locale e passato alle dipendenze dell’amministrazione scolastica statale ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 8 avverso la sentenza di prime cure che aveva rigettato la sua domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Direzione didattica statale 1^ circolo (OMISSIS), di accertare il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata al tempo del trasferimento del rapporto di lavoro, con condanna dell’amministrazione statale al pagamento delle conseguenti differenze retributive;

la predetta Corte poneva a base della decisione il rilievo che il legislatore con norma d’interpretazione autentica ( L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218) aveva riconosciuto la validità e la correttezza della contrattazione collettiva sul punto che in tal senso aveva disposto;

Avverso questa sentenza il predetto dipendente ricorreva in cassazione sulla base di un’unica censura;

le parti intimate non svolgevano attività difensiva;

con ordinanza emessa all’udienza del 6 giugno 2008, rilevandosi che il ricorso risultava notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato e non all’Avvocatura Generale dello Stato, veniva ordinata la rinnovazione, da eseguirsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza, della notificazione del ricorso nei confronti di tale ultima Avvocatura e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.

Ritenuto che:

non risultando eseguito l’ordine di rinnovazione della notificazione di cui alla predetta ordinanza non resta che, procedere alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa, attesa la perentorietà ( art. 291 cod. proc. civ.) del termine assegnato per la rinnovazione, e la conseguente improrogabilità ( art. 153 c.p.c.) e non rinnovabilità di tale termine;

non avendo le parti intimare svolto attività difensiva nulla deve disporsi, per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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