T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 08-02-2011, n. 1251 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con nota raccomandata, trasmessa l’11 febbraio 2010 alla A.H. S.r.l. di Colleferro, il tutore della signora V.G. ha chiesto a tale struttura la copia della cartella clinica della propria assistita, attendendo, comunque, un riscontro fino alla fine del marzo 2010.

Quindi, con ricorso (ai sensi dell’art. 25 legge n. 241/1990) notificato il 13 aprile 2010, parte ricorrente ha chiesto a questo TAR Lazio di ordinare l’esibizione della documentazione sanitaria richiesta.

Si è costituita in giudizio il 1 giugno 2010 l’A.H. S.r.l. che ha chiesto preliminarmente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché in data 16 aprile 2010 la medesima aveva provveduto a trasmettere all’avv.to Affinito la richiesta cartella clinica della sig.ra V.; nel merito, poi, chiedeva il rigetto del ricorso ed infine, in sede istruttoria, l’ammissione di una prova per testi, indicando sia i capitoli della prova testimoniale sia i nominativi dei testi.

Con memoria del 19 giugno 2010 parte ricorrente, pur formulando richieste istruttorie, ha anch’essa chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo ottenuto (nelle more) la documentazione richiesta, insistendo, peraltro, per il riconoscimento delle spese di lite.

Alla Camera di consiglio del 6 ottobre 2010, uditi i difensori presenti, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, visto che, nelle more del giudizio, l’A.H. in data 16 aprile 2010 trasmetteva al ricorrente la documentazione di cui aveva chiesto copia con nota 11 febbraio 2010.

Le spese di lite, peraltro, sono poste a carico della resistente società che ha consentito l’accesso alla cartella clinica della sig.ra V. (sotto tutela) soltanto in data 16 aprile 2010, e cioè successivamente alla notifica del ricorso (avvenuta in data 13 aprile 2010) e vengono liquidate in euro 2.000,00 oltre gli accessori di legge, in via equitativa in considerazione della ostile pervicacia dimostrata dalla soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), preliminarmente dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza d’interesse.

Pone gli oneri di lite, liquidati in euro 2.000,00, oltre gli accessori di legge, a carico dell’A.H. S.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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