Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 2 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Cagliari, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto I.I.P. responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società "Anselmo Ibba e figli s.r.L", della quale era stato amministratore.
Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, prima del fallimento l’ I. aveva omesso di tenere la contabilità; dopo il fallimento aveva incassato un assegno circolare emesso, a favore della società, dal curatore della debitrice – anch’essa fallita – Sardapecorini s.p.a., sfruttando la circostanza che detto assegno fosse stato riemesso a suo nome dopo lo smarrimento di un primo titolo regolarmente intestato alla società.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione sul punto inerente alla provenienza della richiesta di emissione dell’assegno; protesta la sua buona fede e assume di non essere stato mosso dall’intento di tenere per sè l’importo del titolo.
Col secondo motivo sostiene non esservi stata alcuna perdita patrimoniale da parte del fallimento, in quanto la banca non si era liberata dell’obbligazione cartolare effettuando il pagamento a mani di soggetto diverso dal creditore.
Col terzo motivo impugna la condanna per bancarotta documentale, contestando in particolare la configurabilità del dolo.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Il ragionamento che ha indotto la Corte d’Appello a ravvisare la piena consapevolezza, in capo all’ I., del fatto che l’assegno dovesse essere intestato non a lui, ma alla società, e spettasse quindi alla curatela fallimentare, è perfettamente lineare e immune da vizi logici. Ha rilevato, infatti, quel collegio che il primo assegno – del quale fu denunciato lo smarrimento – era stato emesso all’ordine della società "Anselmo Ibba e figli s.r.l.", e che di ciò l’imputato aveva piena contezza, dato che alla denuncia di smarrimento allegò la fotocopia del primo assegno. Nondimeno, nella richiesta di rilascio del secondo assegno egli indicò se stesso quale beneficiario del titolo da emettere, senza fare alcun cenno all’intervenuto fallimento dell’originaria credi-trice e alla necessità, quindi, che l’assegno fosse trasmesso al curatore.
La contraddittorietà denunciata dal ricorrente è il frutto di un evidente fraintendimento: là dove, nella sentenza, si afferma che nella richiesta di riemissione l’ I. indicò quale richiedente del primo titolo il "curatore fallimentare", è chiaro il riferimento all’organo della diversa procedura concorsuale apertasi nei confronti della società debitrice Sardapecorini s.p.a.; infatti il denaro necessario per ottenere l’emissione di un assegno circolare deve essere messo a disposizione dal richiedente, il quale si identifica nel debitore qualora l’emissione del titolo sia finalizzata all’estinzione di un debito. Nel caso di cui si tratta l’assegno smarrito era stato emesso – la Corte d’Appello lo ricorda a chiare lettere in apertura di motivazione – dal curatore del fallimento della Sardapecorini s.p.a. ad estinzione di un credito vantato dalla Anselmo Ibba e Figli s.r.L..
Del tutto consequenziale è, pertanto, la conclusione tratta dalla Corte d’Appello circa la sussistenza del dolo: l’imputato sapeva perfettamente che la somma portata dall’assegno corrispondeva a un credito della società fallita e che, pertanto, la riscossione spettava al curatore fallimentare; l’aver fatto intestare il titolo a se stesso e l’averlo poi posto all’incasso, trattenendo la somma per sè, ha dato luogo a una consapevole distrazione postfallimentare.
L’assunto secondo cui non vi sarebbe stata alcuna perdita patrimoniale da parte del fallimento ha già trovato confutazione da parte del giudice di merito, il quale ha rilevato che la banca resistette all’azione del curatore e, a seguito di transazione, ebbe a corrispondere solo una parte della somma portata dall’assegno. Ma, logicamente anteriore a tale linea argomentativa, sulla quale si appuntano le contestazioni del ricorrente, è la considerazione per cui la bancarotta fraudolenta è un reato di pericolo, per il cui perfezionarsi non si richiede un effettivo pregiudizio per i creditori, ma solo la messa in pericolo del loro interesse all’integrità della garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore ai sensi dell’art. 2740 cod. civ.; con la conseguenza per cui, indipendentemente dall’esito dell’azione promossa dal curatore fallimentare contro la banca, l’illecito si è consumato per il solo fatto che l’ I., con la condotta dianzi descritta, abbia sottratto all’attivo fallimentare l’assegno circolare e la somma da esso portata.
Per quanto si riferisce alla bancarotta documentale, infine, non sussiste la petizione di principio denunciata dal ricorrente. La Corte d’Appello non ha ravvisato la prova del dolo nell’omessa tenuta, sic et simpliciter, delle scritture contabili: ha invece dato una più articolata motivazione al proprio convincimento con l’osservare che le mancate registrazioni avevano riguardato un periodo nel quale si erano verificati eventi assai importanti per la gestione della società, quali l’acquisizione e la gestione di un market, il suo successivo affitto e la cessione a terzi; su tali premesse fattuali il giudice di merito, con ragionamento logicamente ineccepibile, ha tratto la certezza che l’ I. avesse inteso impedire la ricostruzione del movimento degli affari e dei flussi finanziari. Ne è seguito il corretto inquadramento del fatto nell’ipotesi delittuosa di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2) e non già – come sostenuto dalla difesa dell’imputato – nella bancarotta semplice ex art. 217 della citata legge.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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