Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-02-2011) 11-02-2011, n. 5334 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30 novembre 2010, la Corte di appello di Roma rigettava la richiesta presentata nell’interesse di B.G. R. di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata al predetto a fini estradizionali dalla stessa autorità con ordinanza del 28 ottobre 2010. 2 Avverso la suddetta ordinanza, propone ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del suo difensore, deducendo il vizio di motivazione in ordine al ritenuto pericolo di fuga.
Motivi della decisione

1 il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto questa Corte, con sentenza dell’11 gennaio 2011, ha dichiarato l’annullamento senza rinvio della ordinanza cautelare della Corte di appello di Roma del 28 ottobre 2010 e conseguentemente ha disposto la rimessione in libertà del B. per questo titolo.

2. La declaratoria di inammissibilità fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse comporta la esclusione della condanna, ex art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende, in quanto la inammissibilità non è stata cagionata da colpa del ricorrente e tale evenienza consente di escludere anche la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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