Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-01-2011) 11-02-2011, n. 5328 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con Decreto del 23 marzo 2007, il Gip del tribunale di Tolmezzo ha disposto la archiviazione del procedimento promosso nei confronti di P.S. per il delitto di cui all’art. 323 c.p. a seguito di denuncia proposta da D.B.D..

2. Ricorre il D.B., a mezzo del suo difensore e deduce che in violazione dell’art. 127 c.p.p., nonostante fosse stata proposta rituale opposizione alla archiviazione, ex art. 410 c.p.p. il Gip avesse emesso de plano il provvedimento.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, perchè proposto oltre i termini di legge.

2. E’ principio pacifico che il termine entro il quale la persona offesa dal reato può ricorrere in cassazione contro il decreto di archiviarne asseritamele reso violazione del contraddite decorre, in difetto di forme di conoscenza legale del provvedimento, dalla data della sua effettiva conoscenza.

3. Nel caso del D.B., risulta dall’esame degli atti, che il difensore di fiducia di costui, avv.to Viezzi, ha avuto conoscenza della archiviazione quantomeno dal 24 luglio 2007, data in cui il Gip del Tribunale di Tolmezzo ha autorizzato, il rilascio di copia del decreto di archiviazione, a richiesta del nominato difensore.

4. Stante il rapporto fiduciario tra il difensore ed il suo assistito, che comunque poneva l’onere in capo al primo di rendere edotto il secondo, è evidente che l’atto compiuto (acquisizione in copia del decreto) era idoneo a provocare la decorrenza del termine, in virtù del principio espresso dall’art. 101 c.p.p., per cui la persona offesa dal reato esercita i diritti e le facoltà ad essa attribuiti a mezzo del difensore. In relazione a tali dati, ed in assenza di prova, peraltro, da parte del ricorrente di un diverso e successivo momento in cui è avvenuta la conoscenza del provvedimento impugnato, è pertanto da rilevare la tardività della opposizione proposta in data 3 marzo 2009, a circa due anni di distanza dal rilascio della copia del decreto avvenuto nel luglio 2007. 5. In conseguenza della inammissibilità, il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma, che appare equo determinare in Euro 500, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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