T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-02-2011, n. 401 Finanza regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 22.10.2010 e depositato il successivo 5.11.2010 il Comune ricorrente si duole degli atti in epigrafe specificati, con cui è stata decisa la non ammissione della domanda presentata dal predetto ente, in data 10.03.2010, al cofinanziamento a fondo perduto per la realizzazione di tre progetti di opere pubbliche.

Stando alla tesi comunale, la predetta domanda sarebbe stata perfettamente conforme al modello B allegato alla d.G.R. n.8/11245 di approvazione del bando, con particolare riguardo al "progetto esecutivo", asseritamente completo e corredato sia dal crono programma che dal Piano di manutenzione delle opere.

Non così la valutazione espressa al riguardo dalla Regione Lombardia, che ha ritenuto non ammissibili i tre progetti del Comune ricorrente, per incompletezza del progetto esecutivo, stante l’assenza proprio del piano di manutenzione e del cronoprogramma più sopra citati.

Contro le determinazioni negative come sopra assunte dalla resistente è insorto il Comune di Villanova del Sillaro, affidando l’odierno gravame ad otto motivi di ricorso, che fanno essenzialmente leva sui vizi di incompetenza, di violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.

Si è costituita la Regione Lombardia con memoria "di stile".

Con ordinanza n. 1293 del 25.11.2010 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’intimata regione.

La difesa regionale ha ottemperato alla suddetta istruttoria con atti depositati in data 08 e 09 dicembre 2010.

Alla Camera di Consiglio del 21.12.2010 il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.
Motivi della decisione

1) Preliminarmente, il Collegio ritiene di dovere esaminare la censura che fa leva sull’incompetenza dell’organo che ha sottoscritto le determinazioni impugnate, nonché, sulla violazione dell’art. 9 del bando di cui alla d.G.R. n.8/11245 del 12.02.2010, osservando quanto segue.

1.1) La difesa ricorrente lamenta la violazione dell’art. 9 cit., a tenore del quale l’istruttoria dovrebbe essere curata dal competente ufficio della Direzione Generale (D.G.) Casa e Opere Pubbliche, atteso che, contrariamente a tale previsione, tutti gli atti qui gravati sarebbero stati emessi dalla D.G. Infrastrutture e Mobilità.

1.2) La censura si rivela infondata, atteso che, in esito agli accertamenti disposti da questa Sezione con ordinanza istruttoria n. 1293/2010, è emerso che – a seguito dell’insediamento della nuova Giunta regionale – con deliberazione n. 48 del 26.5.2010 e successivo decreto n. 5803 del 31.5.2010 (e, quindi, anteriormente alle determinazioni di non ammissione qui gravate), la Struttura Opere Pubbliche (al cui Dirigente l’art. 9 della deliberazione n.8/II245 attribuiva la responsabilità del procedimento di che trattasi) è stata sottratta alla D.G. Casa e attribuita alla D.G. Infrastrutture.

Non sussiste, pertanto, il lamentato profilo di incompetenza e neppure, quindi, la dedotta violazione del bando.

2) Quanto ai restanti motivi di ricorso, essi possono essere trattati congiuntamente vertendo sulle medesime questioni o su questioni comunque connesse (lamentandosi, in sostanza, l’eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta, per travisamento dei presupposti, per difetto di motivazione e di istruttoria, per disparità di trattamento, violazione del principio di buon andamento, nonché, per violazione dell’art. 8 della d.G.R. cit.).

2.1) Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue:

– l’art. 8 della d.G.R. n.8/11245 All.A1), nel prevedere, quale "documentazione richiesta a pena di inammissibilità della domanda", fra l’altro, la redazione del progetto esecutivo, recita testualmente: "così come indicato nell’All.B", rinviando, quindi, alle prescrizioni contenute nel predetto Allegato, il quale – a sua volta – fa espresso riferimento ai "Piani di Manutenzione dell’opera e delle sue parti" ed al "Cronoprogramma";

– nel medesimo contesto, l’Allegato in questione contiene il rinvio, come parametro normativo di riferimento, all’art. 35 del d.P.R. n. 554/1999 che, occupandosi dei "Documenti componenti il progetto esecutivo", elenca – fra gli altri – alla lettera e), i piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti e, alla successiva lett. h), il cronoprogramma;

– con specifico riguardo al piano di manutenzione, poi, lo stesso risulta disciplinato dall’art. 40 del citato d.P.R., letteralmente rubricato "Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti", che di ciò, appunto, si occupa, mentre, quanto al crono programma, ad esso si rivolge, con dovizia di dettagli, il successivo art. 42 del menzionato d.P.R.

2.2) Da tutto quanto suesposto consegue che, i documenti allegati dal Comune ricorrente alla domanda di cofinanziamento, non appaiono rispettosi di quanto prescritto nel bando di finanziamento di che trattasi, con particolare riguardo al contenuto dei due documenti descritti nelle sucitate norme.

2.3) Non sussistono, poi, i lamentati profili di disparità di trattamento, posto che, risulta indimostrata la premessa del predetto vizio, ovvero la presenza di una "situazione perfettamente analoga" dei restanti Comuni ammessi (o riammessi) rispetto a quello escluso, specie ove si consideri, fra l’altro, che un conto è rivalutare la situazione di un concorrente che asserisce di avere effettivamente prodotto un documento, altro è, invece, affermare di averlo prodotto, ma con un contenuto del tutto non conforme a quello prescritto dalle norme che quel documento specificamente disciplinano. Più in generale, secondo l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenziorifiuto e lo strumento di tutela offerto dall’art. 21bis della Legge n. 241/90 (cfr., da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 1.3.2010 n. 1156; Sez. VI, 16.12.2008 n. 6234; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 5.7.2010 n. 22486; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 5.5.2010 n. 9769; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 18.6.2010 n. 2881; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 3.3.2010 n. 1579). D’altra parte, con specifico riguardo al caso che qui occupa, è ancor più insostenibile l’assunto volto a far configurare a carico dell’Amministrazione un obbligo di riesaminare i propri atti, in totale assenza della prospettazione di nuovi elementi che dovrebbero indurre la stessa Amministrazione ad un ripensamento in ordine alla precedente determinazione.

Prima ancora che inammissibile per genericità, si appalesa, poi, inammissibile per difetto di interesse il motivo di cui al punto 7 del ricorso, atteso che, non si vede in quale modo l’asserita illegittima riammissione dei Comuni ricadenti in zona A1 sarebbe idonea a pregiudicare la posizione del Comune ricorrente.

2.4) Del tutto destituita di fondamento, poi, è la censura che fa leva sulla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 che, com’è puntualmente previsto nella stessa norma, non si applica ai procedimenti concorsuali (qual è quello per cui è causa), in ragione di una preminente esigenza di razionale, celere ed agevole definizione della procedura, che mal si concilia con l’intreccio delle posizioni dei singoli aspiranti, oggetto di valutazioni di ordine comparativo (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 24 marzo 2006, n. 3174). Quanto alla nozione di procedura concorsuale utilizzata dal legislatore, va chiarito come la stessa debba essere intesa in modo da comprendere tutti i procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralità di soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l’instaurazione del contraddittorio risulti incompatibile con le esigenze di celerità della procedura (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 luglio 2010, n. 24861).

Non appare pertinente, al riguardo, la giurisprudenza richiamata a supporto della contraria tesi dalla difesa esponente, atteso che, qui, le determinazioni oggetto d’impugnazione non si connotano affatto come "provvedimento individuale" (qual è quello cui alludono le pronunce del TAR Umbria e del Consiglio di Stato richiamate nel ricorso), la cui efficacia può concernere una sola figura soggettiva, ma presentano le caratteristiche tipiche degli atti plurimi, in cui, com’è noto, in un’unica dichiarazione si raccolgono atti omogenei rivolti a più figure soggettive, frequentemente adottati proprio all’esito delle procedure concorsuali qual è quella per cui è causa.

Quanto alla nota del 9.09.2010, la stessa non può ritenersi assoggettabile al preavviso di cui all’art. 10 bis cit., rappresentando una mera conferma delle conclusioni in precedenza assunte dall’Amministrazione, come tale priva di autonoma lesività.

3) Per le precedenti considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto, stante l’infondatezza di tutti i motivi addotti.

4) Quanto alle spese, tuttavia, in considerazione peculiarità della fattispecie, il Collegio ritiene sussistere valide ragioni per disporne l’integrale compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *