Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 3 luglio 2006, il Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Martina Franca – condannava con il rito abbreviato D. V.A. alla pena di mesi due e giorni venti di arresto per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 perchè, sottoposto alla sorveglianza speciale per il periodo di tre anni con decreto del Tribunale di Taranto del 13.1.2003, si incontrava frequentemente con altre persone sottoposte alla sorveglianza speciale e con altri pregiudicati, e segnatamente il 3.2.2003 con P.L. e con S.F., entrambi sottoposti alla sorveglianza speciale; il 29.11.2003 con i predetti P. e S., oltre che con il pregiudicato Di.Gi.; il 17.9.2004 con il pregiudicato F.M.; il 21.1.2005 con il predetto F. e con il pregiudicato D.V.A.. A seguito di appello del difensore, La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 2 marzo 2009 confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Martina Franca, ritenendo che l’imputato fosse consapevole del fatto che le persone con le quali si era incontrato fossero pregiudicati, sia perchè non rispondeva al vero – come asserito dall’appellante – che il D.V. fosse stato visto sempre in compagnia di persone diverse, sia perchè il predetto aveva lavorato insieme a P. e S. presso la cooperativa "L’Arca" nell’ambito di un progetto per il recupero di ex detenuti.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di D.V.A. chiedendo, con un primo motivo, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; ha chiesto inoltre l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, poichè la Corte d’Appello si sarebbe limitata a riproporre le motivazioni della decisione di primo grado, trascurando di rispondere alle doglianze proposte dall’appellante. Secondo il ricorrente, sarebbero insussistenti gli elementi caratterizzanti del reato contestato, stante la totale assenza di una condotta cosciente e volontaria da parte di D.V.A..
Motivi della decisione
Il ricorso appare inammissibile.
Il dedotto vizio della sentenza, per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato, perchè la sentenza d’appello non solo non si è limitata a riproporre le motivazioni del primo giudice, ma ha puntualmente risposto alle doglianze dell’appellante, con argomenti che appaiono immuni da vizi logici e che neppure sono stati in qualche modo contestati dal ricorrente.
L’insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e la mancanza dell’elemento soggettivo in capo all’imputato sono stati solo enunciati nel ricorso, senza addurre a sostegno alcun motivo specifico.
Non può essere accolta la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Il reato de quo – dovendosi applicare la normativa previgente, nella specie più favorevole all’imputato – si prescrive nel termine complessivo di quattro anni e sei mesi.
La consumazione del reato è cessata in data (OMISSIS) e la maturazione della prescrizione, avvenuta il 21.7.2009, è intervenuta successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. Essendo però inammissibile il ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, non si è formato un valido rapporto di impugnazione, e pertanto è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (Sez. U. sent. N. 32 del 22.11.2000 Rv. 217266, imputato De Luca).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
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