Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso che: a) il ricorrente, dipendente del comune di Roccasecca inquadrato nella categoria C, ha partecipato a una selezione interna riservata, unitamente a una collega, per la copertura di un posto d’istruttore direttivo categoria D, collocandosi al secondo posto; b) ritenendo che la valutazione dei titoli e del colloquio da parte della commissione fosse inficiata da illegittimità egli contestava gli esiti della procedura chiedendone a più riprese il riesame; c) da ultimo il Sindaco, dopo che la vicenda era stata trattata dall’ufficio per il contenzioso che aveva ritenuto di proporre la revoca della delibera di giunta che aveva approvato gli atti della commissione e attribuito alla vincitrice della selezione il posto conteso e la nomina del ricorrente con riconoscimento in suo favore delle differenze stipendiali a far tempo dal 6 marzo 2003, incaricava il Comandante della polizia municipale di esaminare la vicenda nominandolo responsabile del procedimento; c) quest’ultimo, condividendo la proposta dell’ufficio contenzioso, proponeva con nota del 4 febbraio 2010 di darvi attuazione (alla nota è allegata una proposta di deliberazione della giunta che prevede una rideterminazione del punteggio spettante al ricorrente che lo porterebbe al primo posto della graduatoria, con conseguente revoca della nomina della vincitrice e suo reinquadramento in categoria C e inquadramento del ricorrente medesimo in categoria D con decorrenza giuridica e economica dal 6 marzo 2003); d) con il ricorso all’esame il signor A. denuncia che il comune, anziché adottare il provvedimento proposto dal responsabile del procedimento, ha deciso di acquisire un parere legale sulla vicenda; egli pertanto conclude chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio del comune e il suo obbligo di provvedere; egli, altresì, chiede che sia accertata la fondatezza della sua pretesa;
Considerato che, come eccepito puntualmente dal difensore del ricorrente, la memoria di costituzione del Comune intimato deve ritenersi tardiva, tanto più che nel caso di specie i termini sono ridotti alla metà;
che, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, tenuto conto che con nota n. 6654 del 19.7.2010, il sindaco di Roccasecca rispondeva alle richieste della parte ricorrente;
che le spese di giudizio possono restare compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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