Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
N.D. è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza 16.11.09 per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. (proc.to "(OMISSIS)").
Il gip rigettava la richiesta di revoca della misura.
Il Tribunale ex art. 310 c.p.p. confermava, escludendo la sussistenza della preclusione ex art. 649 c.p.p., poichè la sentenza di n.l.p. del gup del Tribunale di Catanzaro nel procedimento "(OMISSIS)", in data 25.3.08, non ha ad oggetto lo stesso fatto.
Ricorre il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: l’odierna imputazione fa data dal gennaio 04, ma il materiale indiziario utilizzato è rappresentato da intercettazioni compiute negli 06-07 e si riferisce perciò ad un periodo coperto da quella sentenza.
Null’altro è dato riscontrare a carico dell’indagato in data successiva al marzo 08.
Non sono determinanti, al fine di marcare la diversità dei contesti associativi (con la conseguente affermazione della diversità del fatto), le differenze riguardanti i membri della compagine, l’ambito territoriale di operatività, la tipologia dei reati commessi.
Le censure sono fondate.
La diversità delle associazioni criminali è postulata, ma non dimostrata.
Ai fini dell’individuazione di un sodalizio ex art. 416 bis c.p. sono determinanti l’elemento personale (con la distribuzione gerarchica dei ruoli), le strutture organizzative e logistiche, l’ambito territoriale e la tipologia dei reati-fine.
I tratti distintivi fra due gruppi criminali indiziano la diversità delle compagini, sempre che ciascuna sia dotata di autonomia decisionale ed operativa rispetto all’altra.
Nella specie si tratta di indagare se il secondo gruppo, operante fuori della Calabria, e segnatamente del tenimento di Capo Rizzuto, sia un’articolazione del primo ovvero abbia agito con proprie strutture e specifiche finalità, che ne connotino l’autonomia e la peculiare identità.
A siffatta carenza motivazionale dovrà ovviare il giudice di rinvio.
L’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione di cui all’art. 94 d. att. c.p.p..
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