Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
F.M. era chiamata a rispondere, innanzi al Tribunale di Savona, del reato di cui all’art. 593 c.p., comma 3, per avere omesso di soccorrere D.B.M.L. in stato di percolo, colta da malore a seguito di assunzione per via endovenosa di eroina cedutale da C.M.R.. L’imputata si era limitata ad accompagnare la D.B., alla guida dell’autovettura della stessa – che non era in grado di guidare – presso la sua abitazione, per poi abbandonarla senza invocare soccorsi.
Con sentenza del 22 dicembre 2008, il Tribunale dichiarava la F. colpevole del reato ascrittole e, per l’effetto, la condannava alla pena di mesi sei di reclusione, intermente condonata, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili D. B.R. e C.L., D.B.B., A. e R., da liquidarsi in separata sede, con concessione di provvisionale immediatamente esecutiva, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposti dal difensore la Corte di Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia impugnata, riduceva la provvisionale in favore delle parti civili e confermava nel resto.
Avverso la pronuncia anzidetta l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione
1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per mancanza o manifesta illogicità di motivazione, a sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), e per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, ai sensi dello stesso art. 606 c.p.p., lett. c).
In particolare, la ricorrente si duole della valutazione delle risultanze di causa, a suo dire travisate, e della ritenuta sussistenza della consapevolezza da parte sua dello stato di grave pericolo in cui versava la D.B. e della coscienza e volontà di abbandonarla.
2. – Il ricorso è inammissibile siccome afferente a questione prettamente di merito, come, pacificamente, è quella relativa alla valutazione delle risultanze di causa, che si sottrae al sindacato di legittimità ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistita da motivazione congrua e formalmente corretta. Ed invero, è ineccepibile il costrutto motivazionale in forza del quale la Corte di merito, nel rispondere ad analoghi rilievi difensivi, ha indicato chiaramente gli elementi a sostegno della ritenuta sussistenza del reato in contestazione, giudicato integro in tutti i presupposti oggettivi e soggettivi.
In particolare, con insindacabile apprezzamento di merito, ha ritenuto la piena consapevolezza dell’imputata dello stato di pericolo nel quale versava la D.B., per via della somministrazione di stupefacente – di cui si ritiene fosso a conoscenza – e della gravità delle condizioni della stessa, che ne imponevano l’immediato soccorso, rendendone assolutamente sconsigliabile l’abbandono in casa, da sola.
3. – Per quanto procede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni dettate in dispositivo, compresa la condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
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