Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza in data 12.4.2008, il Tribunale di Latina dichiarò D.M. responsabile dei reati di cui agli artt. 470, 474, 640 e 648 c.p. unificati sotto il vincolo della continuazione e – ritenuta l’ipotesi lieve della ricettazione, con la diminuente per il rito abbreviato – lo condannò alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 16.6.2009, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolse l’imputato dal reato di truffa perchè il fatto non sussiste e determinò la pena per i residui reati in mesi 8 di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo:
1. vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di pronunziare sulle doglianze della difesa ulteriori rispetto al delitto di truffa e cioè la insussistenza dei presupposti del delitto di cui all’art. 470 c.p.,e comunque la non punibilità ai sensi dell’art. 49 c.p., nonchè la insussistenza del delitto di cui all’art. 474 c.p. non configurabile rispetto al marchi 18 kt e di ricettazione che sarebbe assorbito nel reato di cui all’art. 470 c.p.;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 470 e 474 c.p. dal momento che l’imputato avrebbe dovuto essere assolto dal reato di cui all’art. 474 c.p. che non tutela i segni di pubblica certificazione, ma le pere di ingegno ed i marchi e segni distintivi;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui all’art. 648 c.p. non essendo stata indagata la consapevolezza della provenienza delittuosa degli oggetti in capo all’imputato;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 470 e 49 c.p. in relazione all’affermazione di responsabilità senza un accertamento peritale o effettuato dal giudice della falsità dei segni 18 kt, sicchè o non è accertato l’elemento materiale del reato o il falso è grossolano; l’imputato ha riferito di aver ritenuto che gli oggetti fossero placcati in oro.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata è del tutto carente di motivazione in ordine alle doglianze ulteriori rispetto a quella, accolta, relativa al reato di truffa, pur richiamate nella sentenza impugnata, ma senza che ad esse sia stata data risposta, neppure implicitamente o richiamando la sentenza di primo grado.
Sussiste il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi d’appello e dotate del requisito della decisività. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35918 del 17.6.2009 dep. 16.9.2009 rv 244763).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Roma per un nuovo giudizio.
La decisione assunta rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
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