Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 14-02-2011, n. 5372 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ietro, del Foro di Roma che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.A. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., commesso il (OMISSIS), disponendo in tale sede la confisca dell’autoveicolo.

Con un unico motivo si duole dell’applicazione della confisca, che il giudicante ha ritenuto di adottare sostenendo la retroattività della disciplina di settore (introdotta solo con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) vertendosi in tema di misura di sicurezza.

Il ricorso è fondato.

Impregiudicato ogni approfondimento sugli esiti delle recenti modifiche normative introdotte con la L. n. 120 del 2010, per quanto qui interessa è sufficiente ricordare che, con le note sentenze della Corte costituzionale (sentenza 4 giugno 2010 n. 196) e delle Sezioni unite di questa Corte (sentenza 25 febbraio 2010, PM in proc. Caligo) della stessa Corte di Cassazione, alla confisca obbligatoria del veicolo prevista, tra le altre, nelle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), del codice della strada: tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) e nell’ipotesi di guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), è stata riconosciuta natura di "sanzione penale" e non di una "misura di sicurezza patrimoniale".

Proprio dal rilevato carattere sanzionatorio della confisca, quindi, le richiamate decisioni hanno fatto discendere quale conseguenza importante quella del divieto di applicazione retroattiva della misura (desumibile dall’art. 25 Cost., comma 1, e dall’art. 7 CEDU), risultando evidente l’inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 199, 200 e 236 c.p. e del principio affermato dall’art. 25 Cost., comma 3, relativi alle misure di sicurezza, in forza del quale tradizionalmente si esclude che, in tema di applicazione delle misure di sicurezza, operi il principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 2 c.p., di guisa che tali misure sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata.

Ne deriva, per quanto di interesse, l’inapplicabilità "retroattiva" della confisca de qua a fatti commessi prima dell’introduzione normativa di tale misura: ergo, a fatti commessi prima dell’entrata in vigore del cosiddetto "pacchetto sicurezza", di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che l’ha introdotta (di recente, cfr. anche Sezione 4, 18 marzo 2010, Sciano; nonchè, Sezione 4, 23 novembre 2010, Proc. Gen. App. Venezia in proc. Forconi).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca, statuizione che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *