Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Gup del Tribunale di Nola, con sentenza emessa il 23/03/010, dichiarava B.A., colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 3, e lo condannava alla pena di Euro 600,00 di ammenda.
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, con particolare riferimento al provvedimento di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272, comma 1.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/01/011, ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie è stato contestato a B.A. il reato di cui all’art. 279, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272, comma 1, per avere, in qualità di rappresentante legale della ditta "Automatic Trasmissioni di Buglione & C. Sas", messo in esercizio l’attività di officina meccanica dalla quale derivavano emissioni in atmosfera, senza averne dato la preventiva comunicazione alla competente Autorità Amministrativa; fatto accertato il 30/06/09. Il Gup del Tribunale di Nola, con sentenza emessa il 23/03/010, ha affermato la responsabilità penale del B., rilevando: a) che la ditta in esame svolgeva l’attività di riparazione di veicoli, dalla quale derivavano emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico; b) che – pur non sussistendo l’obbligo dell’autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, comma 1, – era comunque necessaria una comunicazione preventiva dell’avvio di attività o di messa in esercizio, comunicazione che nella fattispecie non era stata effettuata, con conseguente sussistenza della contravvenzione di cui al citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 3.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si osserva che la motivazione della sentenza è carente ed insufficiente ai fini della declaratoria di responsabilità penale dell’imputato.
All’uopo va evidenziato che – ai fini della norma di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272, comma 1, ultima parte, ed in relazione agli impianti ed alle attività elencate nella parte 1 dell’allegato 4^ del citato Decreto; impianti attinenti ad emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico – l’Autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra Autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività.
Orbene, nella fattispecie in esame – rientrante nella predetta ipotesi di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272, comma 1, ultima parte, – si rileva che il Gup non ha indicato il provvedimento generale emesso dall’Autorità competente ai fini dell’obbligo – nei confronti dei gestori degli impianti – della comunicazione preventiva di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività.
Trattasi di carenza insanabile di motivazione che rende necessaria una nuova valutazione nel merito.
Va annullata, pertanto, la sentenza del Gup del Tribunale di Nola, in data 23/03/010, con rinvio a detto Tribunale per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Nola.
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